Art. 325. Criteri in merito alla possibilita' di revoca delle dimissioni 1. L'amministrazione puo' dare il proprio consenso alla revoca delle dimissioni soltanto nei seguenti casi: a) quando abbia un interesse a conservare il rapporto di lavoro con il dimissionario per specifiche e adeguatamente motivate esigenze organizzative che debbono essere attestate dal dirigente della struttura di appartenenza del dipendente che richiede la revoca delle dimissioni; b) quando, sentita la competente struttura della direzione regionale «Organizzazione e personale» a causa di intervenute modifiche normative in materia pensionistica, la cessazione del rapporto di lavoro, alla data precedentemente richiesta, comporterebbe la risoluzione del rapporto senza diritto di trattamento di quiescenza o contemplasse un trattamento peggiorativo; c) quando il dipendente dimissionario abbia presentato le dimissioni avendo ritenuto di aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza sulla base di un errato calcolo e che detto errore sia dimostrato mediante dichiarazione a cura della competente struttura della direzione regionale «Organizzazione e personale».