Art. 325.
   Criteri in merito alla possibilita' di revoca delle dimissioni
    1.  L'amministrazione  puo'  dare il proprio consenso alla revoca
delle dimissioni soltanto nei seguenti casi:
      a) quando abbia un interesse a conservare il rapporto di lavoro
con il dimissionario per specifiche e adeguatamente motivate esigenze
organizzative  che  debbono  essere  attestate  dal  dirigente  della
struttura di appartenenza del dipendente che richiede la revoca delle
dimissioni;
      b) quando,  sentita  la  competente  struttura  della direzione
regionale   «Organizzazione  e  personale»  a  causa  di  intervenute
modifiche  normative  in  materia  pensionistica,  la  cessazione del
rapporto    di   lavoro,   alla   data   precedentemente   richiesta,
comporterebbe   la   risoluzione   del   rapporto  senza  diritto  di
trattamento di quiescenza o contemplasse un trattamento peggiorativo;
      c) quando  il  dipendente  dimissionario  abbia  presentato  le
dimissioni avendo ritenuto di aver maturato il diritto al trattamento
di  quiescenza sulla base di un errato calcolo e che detto errore sia
dimostrato  mediante  dichiarazione a cura della competente struttura
della direzione regionale «Organizzazione e personale».