Art. 327.
           Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    1. L'amministrazione regionale puo' acconsentire, ovvero proporre
la  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza il pagamento
dell'indennita'   sostitutiva  nei  casi  in  cui  abbia  un  diretto
interesse alla cessazione immediata del rapporto di lavoro.
    2.  L'interesse di cui al comma 1 puo' riscontrarsi, tra le altre
ipotesi:
      a) quando,   in   ragione   di   un   effettivo   processo   di
riorganizzazione,   l'amministrazione   non  abbia  piu'  convenienza
all'adempimento  da  parte  del dipendente dell'obbligo di rendere la
prestazione  lavorativa  per  la  durata corrispondente al periodo di
preavviso;
      b) quando,  in  caso  di malattia del dipendente dimissionario,
l'amministrazione,   in  ragione  di  esigenze  organizzative  e  per
garantire  la  continuita'  dell'esercizio  delle funzioni di propria
competenza,  abbia  interesse  ad evitare il rinvio della risoluzione
del  rapporto  di  lavoro  fino alla guarigione del dipendente o alla
scadenza  del  termine  contrattuale  di  comporto.  Nel  caso di che
trattasi  e'  necessario  che nella determinazione di espressione del
consenso,  siano adeguatamente esplicitate le ragioni dello specifico
interesse dell'amministrazione alla risoluzione consensuale richiesta
dal dipendente interessato.
    3.  Qualora  l'amministrazione  abbia un vantaggio economico alla
risoluzione  consensuale  del  rapporto  di  lavoro  che comporti una
corrispondente  riduzione  della  dotazione  organica, in relazione a
processi  di  riorganizzazione,  puo'  essere  previsto  a favore del
dipendente  il  pagamento  di una indennita' una tantum sulla base di
criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.