Art. 327. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 1. L'amministrazione regionale puo' acconsentire, ovvero proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro senza il pagamento dell'indennita' sostitutiva nei casi in cui abbia un diretto interesse alla cessazione immediata del rapporto di lavoro. 2. L'interesse di cui al comma 1 puo' riscontrarsi, tra le altre ipotesi: a) quando, in ragione di un effettivo processo di riorganizzazione, l'amministrazione non abbia piu' convenienza all'adempimento da parte del dipendente dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa per la durata corrispondente al periodo di preavviso; b) quando, in caso di malattia del dipendente dimissionario, l'amministrazione, in ragione di esigenze organizzative e per garantire la continuita' dell'esercizio delle funzioni di propria competenza, abbia interesse ad evitare il rinvio della risoluzione del rapporto di lavoro fino alla guarigione del dipendente o alla scadenza del termine contrattuale di comporto. Nel caso di che trattasi e' necessario che nella determinazione di espressione del consenso, siano adeguatamente esplicitate le ragioni dello specifico interesse dell'amministrazione alla risoluzione consensuale richiesta dal dipendente interessato. 3. Qualora l'amministrazione abbia un vantaggio economico alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che comporti una corrispondente riduzione della dotazione organica, in relazione a processi di riorganizzazione, puo' essere previsto a favore del dipendente il pagamento di una indennita' una tantum sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.