Art. 328.
                            O g g e t t o
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano ai
dipendenti  regionali  comandati  a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa  in  localita',  diversa  dalla dimora abituale e distante
piu'  di  10  chilometri. La distanza si computa dalla localita' piu'
vicina a quella della trasferta tra l'ordinaria sede di servizio e la
dimora  abituale.  Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la
localita'  di  dimora abituale la distanza si computa da quest'ultima
localita'.