Art. 328. O g g e t t o 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dipendenti regionali comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita', diversa dalla dimora abituale e distante piu' di 10 chilometri. La distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta tra l'ordinaria sede di servizio e la dimora abituale. Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale la distanza si computa da quest'ultima localita'.