Art. 329.
                         Invio in trasferta
    1.  L'invio  in trasferta del personale non dirigente nell'ambito
del territorio nazionale o comunitario e' preventivamente autorizzato
dal  dirigente  della  struttura di appartenenza; quello all'estero e
disposto  preventivamente  con determinazione del direttore regionale
della struttura di appartenenza
    2.  L'invio  in trasferta del personale dirigente nell'ambito del
territorio nazionale e comunitario e' autorizzato preventivamente dal
direttore  regionale  della  struttura di appartenenza, mentre quello
nei   paesi   extra   comunitari   e'  disposto  preventivamente  con
determinazione del direttore del dipartimento di appartenenza.
    3.  L'atto con cui viene autorizzata o disposta la trasferta deve
indicare  il  giorno  e  l'ora  iniziale  e terminale della trasferta
stessa.
    4. Le trasferte non autorizzate preventivamente non danno diritto
alla  liquidazione  se  non  dopo  l'adozione  di  atto  motivato del
direttore   di   dipartimento   che  giustifichi  l'impossibilita'  a
rispettare le procedure.
    5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche al
personale  di  altre  amministrazioni  che  presti servizio presso la
Regione.