Art. 329. Invio in trasferta 1. L'invio in trasferta del personale non dirigente nell'ambito del territorio nazionale o comunitario e' preventivamente autorizzato dal dirigente della struttura di appartenenza; quello all'estero e disposto preventivamente con determinazione del direttore regionale della struttura di appartenenza 2. L'invio in trasferta del personale dirigente nell'ambito del territorio nazionale e comunitario e' autorizzato preventivamente dal direttore regionale della struttura di appartenenza, mentre quello nei paesi extra comunitari e' disposto preventivamente con determinazione del direttore del dipartimento di appartenenza. 3. L'atto con cui viene autorizzata o disposta la trasferta deve indicare il giorno e l'ora iniziale e terminale della trasferta stessa. 4. Le trasferte non autorizzate preventivamente non danno diritto alla liquidazione se non dopo l'adozione di atto motivato del direttore di dipartimento che giustifichi l'impossibilita' a rispettare le procedure. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di altre amministrazioni che presti servizio presso la Regione.