Art. 332.
                            R i e n t r o
    1.  Il  dipendente  inviato  in trasferta, anche per incarichi di
lunga  durata,  deve rientrare in sede qualora la natura del servizio
che  esplica,  riferita  alle  possibilita'  pratiche  di rientro, lo
consenta  e  la  localita'  di  trasferta  non  disti,  dalla sede di
servizio,  piu'  di  novanta minuti di viaggio desumibile dagli orari
ufficiali dei servizi di linea.
    2.  Al  termine  della  trasferta,  entro  il medesimo giorno del
rientro,  o  al  massimo  il  giorno successivo, il dipendente dovra'
consegnare alla struttura competente del dipartimento di appartenenza
il  modello  di liquidazione corredato della relativa documentazione,
sottoscritto dall'interessato e da chi ha autorizzato la trasferta e,
nel contempo, compilare una relazione sul lavoro svolto.