Art. 332. R i e n t r o 1. Il dipendente inviato in trasferta, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro, lo consenta e la localita' di trasferta non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea. 2. Al termine della trasferta, entro il medesimo giorno del rientro, o al massimo il giorno successivo, il dipendente dovra' consegnare alla struttura competente del dipartimento di appartenenza il modello di liquidazione corredato della relativa documentazione, sottoscritto dall'interessato e da chi ha autorizzato la trasferta e, nel contempo, compilare una relazione sul lavoro svolto.