Art. 333.
Trattamento economico per la partecipazione a corsi, concorsi e corsi
                   selettivi indetti dalla Regione
    1.  Al  dipendente  che  deve  recarsi in localita' diversa dalla
ordinaria  sede  di  servizio  per partecipare a corsi di formazione,
riqualificazione,   riconversione   o   aggiornamento  professionale,
nonche'  per partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento
e  formazione  indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento
economico di trasferta.
    2.  Tale  trattamento  spetta  a  condizione  che sia debitamente
documentata  l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero
ai concorsi.