Art. 333. Trattamento economico per la partecipazione a corsi, concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione 1. Al dipendente che deve recarsi in localita' diversa dalla ordinaria sede di servizio per partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, nonche' per partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento economico di trasferta. 2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai concorsi.