Art. 334.
Indennita'   di   servizio  all'estero  per  il  personale  dell'area
                   Relazioni con l'Unione europea
    1. Al personale di ruolo dell'amministrazione regionale assegnato
all'area  «Relazioni  con  l'Unione  europea»,  con sede a Bruxelles,
ovvero  temporaneamente  distaccato  presso  la  predetta sede per un
periodo  di  tempo  superiore  a  venti giorni, viene corrisposta, in
aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennita' mensile
speciale   i  cui  importi  sono  riportati  nell'allegato  U).  Tale
indennita'  e' determinata con determinazione del direttore regionale
della  direzione  «Organizzazione e personale», previo accordo con le
organizzazioni  sindacali  aziendali,  con  i  criteri e nella misura
massima  di  quella spettante per analogo titolo ed analoga qualifica
professionale  al  personale  del  Ministero  degli  affari esteri in
servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.
    2.  In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente
all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20
per  cento  della  sua  indennita' di servizio qualora il coniuge non
eserciti  attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi
di  impresa  o  da  lavoro  autonomo  in  misura  superiore  a quella
stabilita   dalle   disposizioni   vigenti   per   esser  considerato
fiscalmente  a  carico.  Qualora  il  coniuge  fruisca di trattamento
pensionistico  costituito  con  contributi  versati in ottemperanza a
disposizioni  di  legge  e  con  oneri a carico dell'erario o di enti
previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto
l'importo della pensione.
    3.  L'aumento di cui al comma 2 non compete nei casi di nullita',
annullamento,  divorzio,  separazione legale o consensuale omologata,
nonche'  nei  casi  di provvedimenti di separazione o scioglimento di
matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
    4.  All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un
aumento  dell'indennita'  di servizio all'estero commisurata al 5 per
cento  dell'indennita' di servizio che nello stesso paese e' prevista
per il posto di primo segretario o di console.
    5.  Gli  aumenti  di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono erogabili con
riguardo  ai  familiari  che non risiedano stabilmente nella sede del
titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono
risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni
di  salute.  E'  fatta  anche  eccezione per il coniuge che non possa
risiedere   nella  stessa  sede  per  gravi  ragioni  di  salute  che
necessitano  di una adeguata assistenza medica non fruibile nel paese
di  servizio:  in  tal caso, l'aumento dell'indennita' di servizio in
relazione  al  coniuge e' limitato al 15 per cento. E', infine, fatta
eccezione  per  il  coniuge che non possa risiedere nella stessa sede
per  assistere i figli minorenni, non presenti nella sede, per motivi
di  studio  o  di  salute:  in tal caso, l'aumento dell'indennita' di
servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.