Art. 334. Indennita' di servizio all'estero per il personale dell'area Relazioni con l'Unione europea 1. Al personale di ruolo dell'amministrazione regionale assegnato all'area «Relazioni con l'Unione europea», con sede a Bruxelles, ovvero temporaneamente distaccato presso la predetta sede per un periodo di tempo superiore a venti giorni, viene corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennita' mensile speciale i cui importi sono riportati nell'allegato U). Tale indennita' e' determinata con determinazione del direttore regionale della direzione «Organizzazione e personale», previo accordo con le organizzazioni sindacali aziendali, con i criteri e nella misura massima di quella spettante per analogo titolo ed analoga qualifica professionale al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero. 2. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione. 3. L'aumento di cui al comma 2 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. 4. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennita' di servizio che nello stesso paese e' prevista per il posto di primo segretario o di console. 5. Gli aumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono erogabili con riguardo ai familiari che non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute che necessitano di una adeguata assistenza medica non fruibile nel paese di servizio: in tal caso, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 15 per cento. E', infine, fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per assistere i figli minorenni, non presenti nella sede, per motivi di studio o di salute: in tal caso, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.