Art. 335.
Indennita'  di  sistemazione  per  il  personale regionale trasferito
               all'area Relazioni con l'Unione europea
    1.  Per il personale regionale trasferito all'area «Relazioni con
l'Unione  europea»,  con  sede  a  Bruxelles,  e' determinata, previo
accordo   in   sede  di  contrattazione  integrativa  aziendale,  una
indennita'  di  sistemazione nella stessa misura di quella spettante,
per  analogo  titolo ed analoga qualifica professionale, al personale
del  Ministero  degli  affari  esteri  in  servizio presso le sedi di
rappresentanza all'estero, i cui importi sono riportati nella tabella
dell'allegato U).
    2.  L'indennita'  di  sistemazione  e' fissata nella misura di un
settimo  dell'indennita'  personale  annua  spettante per il posto di
destinazione.  Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera,
l'indennita'   di   sistemazione  e'  fissata  nella  misura  di  una
mensilita'  dell'indennita'  personale  stabilita  per  il  posto  di
destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello
stesso  Paese,  l'indennita'  in questione e' nella misura del 50 per
cento  della  indennita'  personale mensile stabilita per il posto di
destinazione.
    3.  L'indennita'  di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per
coloro  che  fruiscono  di alloggio a carico dello Stato e del 20 per
cento  per  coloro  che  fruiscono  di alloggio in locazione da parte
dell'amministrazione.
    4.  Qualora  i  dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o
trasferiti  presso  lo  stesso  ufficio  all'estero  o  presso uffici
ubicati  nella  stessa citta', e sempre che il divario fra le date di
assunzione  di  servizio  nella sede sia inferiore a trecentosessanta
giorni,  l'indennita'  di  sistemazione spetta soltanto al dipendente
che ne ha diritto nella misura piu' elevata.
    5.   Se   nel  periodo  intercorrente  fra  il  provvedimento  di
destinazione  o  il  trasferimento  e  l'assunzione  nella nuova sede
all'estero  intervengano  variazioni  nella misura dell'indennita' di
servizio  relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare
dell'indennita'   personale,   l'indennita'   di  sistemazione  viene
adeguata alle variazioni intervenute.
    6.   L'indennita'  di  sistemazione  e'  corrisposta  per  intero
all'atto  della  destinazione  o  del trasferimento; essa e' peraltro
acquisita  soltanto  con  la  permanenza  in sede di almeno sei mesi,
salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al
dipendente o su giustificata richiesta del dipendente.