Art. 335. Indennita' di sistemazione per il personale regionale trasferito all'area Relazioni con l'Unione europea 1. Per il personale regionale trasferito all'area «Relazioni con l'Unione europea», con sede a Bruxelles, e' determinata, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, una indennita' di sistemazione nella stessa misura di quella spettante, per analogo titolo ed analoga qualifica professionale, al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, i cui importi sono riportati nella tabella dell'allegato U). 2. L'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' nella misura del 50 per cento della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione. 3. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione. 4. Qualora i dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti presso lo stesso ufficio all'estero o presso uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a trecentosessanta giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata. 5. Se nel periodo intercorrente fra il provvedimento di destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute. 6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente.