Art. 337. D i r i t t o 1. I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 possono optare, ai sensi della vigente normativa, per la trasformazione dell'indennita' di fine servizio (anzianita) in trattamento di fine rapporto di lavoro, regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni. 2. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro successivo al 31 dicembre 2000, compete il trattamento di fine rapporto di lavoro regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni. 3. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000, che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1, compete l'indennita' di fine servizio.