Art. 337.
                            D i r i t t o
    1.  I  dipendenti  titolari  di  un  contratto  di lavoro a tempo
indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 possono optare, ai sensi
della  vigente  normativa,  per  la trasformazione dell'indennita' di
fine  servizio (anzianita) in trattamento di fine rapporto di lavoro,
regolato   dalla   legge   29 maggio   1982,  n.  297,  e  successive
modificazioni.
    2. Ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro successivo al
31 dicembre  2000,  compete il trattamento di fine rapporto di lavoro
regolato   dalla   legge   29   maggio  1982,  n.  297  e  successive
modificazioni.
    3.  Ai  dipendenti  titolari  di  un  contratto di lavoro a tempo
indeterminato   alla   data  del  31 dicembre  2000,  che  non  abbia
esercitato  l'opzione di cui al comma 1, compete l'indennita' di fine
servizio.