Art. 338. Misura del trattamento previdenziale 1. Ai dipendenti di cui all'Art. 337, commi 1 e 2, l'amministrazione assicura il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni. 2. Ai dipendenti di cui al comma 3, dell'Art. 337, l'amministrazione assicura un trattamento previdenziale (indennita' di anzianita) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio. 3. La retribuzione annua lorda prevista al comma 2 e' da intendersi comprensiva dei compensi, indennita' ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. L'amministrazione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo di indennita' premio di servizio, di indennita' di buonuscita, di indennita' di anzianita' o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto previdenziale.