Art. 338.
                Misura del trattamento previdenziale
    1.   Ai   dipendenti   di   cui   all'Art.  337,  commi  1  e  2,
l'amministrazione  assicura  il trattamento di fine rapporto ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.
    2.   Ai   dipendenti   di   cui   al   comma  3,  dell'Art.  337,
l'amministrazione  assicura  un trattamento previdenziale (indennita'
di  anzianita)  pari  a  1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua
lorda per ogni anno di servizio.
    3.  La  retribuzione  annua  lorda  prevista  al  comma  2  e' da
intendersi comprensiva dei compensi, indennita' ed emolumenti fissi e
continuativi comunque denominati. L'amministrazione pone a suo carico
la  eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto
previsto  dal  comma  2,  e  quella  lorda  corrisposta,  a titolo di
indennita'  premio  di  servizio,  di  indennita'  di  buonuscita, di
indennita'  di  anzianita'  o  ad  altro analogo titolo, dalla stessa
Regione  e  dall'ente  presso  il  quale  e'  instaurato  il rapporto
previdenziale.