Art. 339. Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale 1. I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono: a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro e quelli riconosciuti dalla Regione e dagli enti previdenziali; b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente; c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.P.D.A.P. vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente; d) tutti i periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di diritto pubblico che regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici anche economici. Per i servizi militari, ivi compreso quello di leva, sono riconosciuti solo se prestati in costanza di impiego e di lavoro.