Art. 339.
      Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale
    1.   I   servizi  da  considerare  nel  computo  del  trattamento
previdenziale sono:
      a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza
di  rapporto  di  impiego  o  di  lavoro  e quelli riconosciuti dalla
Regione e dagli enti previdenziali;
      b) i  servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo
unico   approvato   con   decreto  del  presidente  della  Repubblica
29 dicembre   1973,   n.  1032,  nel  testo  vigente  all'atto  della
cessazione dal servizio del dipendente;
      c) i   servizi   riconoscibili,   allo   stesso  fine,  secondo
l'ordinamento dell'I.N.P.D.A.P. vigente all'atto della cessazione dal
servizio del dipendente;
      d) tutti  i  periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato
da  norme  di  diritto  pubblico  che  regolato  da  norme di diritto
privato,  effettivamente  prestato alle dipendenze di amministrazioni
dello  Stato,  di  enti  pubblici  anche  economici.  Per  i  servizi
militari,  ivi  compreso  quello  di  leva, sono riconosciuti solo se
prestati in costanza di impiego e di lavoro.