Art. 340.
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto
    1.  Il  personale  regionale titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
una  anticipazione  non  superiore  al  70% della quota regionale del
trattamento  previdenziale cui avrebbe diritto nel caso di cessazione
del rapporto di lavoro alla data della richiesta medesima.
    2.  Le domande di anticipazione sono soddisfatte annualmente fino
alla  concorrenza  dei  limiti  numerici  di  legge (10% degli aventi
diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti), seguendo
l'ordine di presentazione delle domande.
    3.  Le  domande  di  anticipazione per spese sanitarie ovvero per
l'acquisto della prima casa, come previsto dall'Art. 341, conseguenti
allo sfratto esecutivo non per morosita' e convalidato dall'autorita'
giudiziaria, sono comunque soddisfatte anche qualora risulti esaurito
il numero annuale di anticipazione concedibile.
    4.  Le  domande  prive della documentazione richiesta non saranno
prese in considerazione.