Art. 341.
         Motivi necessari per la richiesta di anticipazione
    1. L'anticipazione di cui all'Art. 340, puo' essere richiesta per
i seguenti motivi:
      a) spese  sanitarie:  le spese sanitarie possono riguardare sia
il  titolare  del  rapporto di lavoro sia quelle persone verso cui lo
stesso  e' tenuto per rapporti di coniugio e di parentela. Al fine di
quantificare  l'anticipazione  concedibile, per terapie ed interventi
chirurgici, possono farsi rientrare anche eventuali spese accessorie,
quali ad esempio, le spese di viaggio e di soggiorno fuori del comune
di   residenza,   comprese   quelle   sostenute   per   un  eventuale
accompagnatore;
      b) acquisto  prima  casa  per il dipendente: per acquisto prima
casa per il dipendente, si intende l'acquisto di una abitazione nella
quale  lo  stesso  fissi  la  propria  dimora stabile ed ordinaria in
funzione  dello  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro.  E'  escluso
dall'anticipazione  il dipendente che, a titolo proprio e degli altri
componenti  del nucleo familiare, sia gia' proprietario, nel luogo di
lavoro,  di  altro  alloggio  idoneo alle esigenze della famiglia. Si
considera  non  idoneo  l'alloggio che sia costituito da un numero di
vani  inferiore  a  quello dei componenti del nucleo familiare, cosi'
come  risultante  dai  dati  anagrafici.  L'anticipazione puo' essere
altresi'   richiesta   anche   nell'ipotesi  di  costruzione  diretta
dell'immobile,   di  acquisto  tramite  cooperative,  di  ampliamento
tramite  acquisto  o  costruzione  di vani contigui da annettere alla
propria casa, e' per acquisto e contestuale ristrutturazione;
      c) acquisto  prima  casa  per  il  figlio  del  dipendente: per
acquisto  di  prima  casa  per  il  figlio del dipendente, si intende
l'acquisto  di  una  abitazione nella quale il figlio stesso fissi la
propria   dimora   stabile   ed   ordinaria   Si   considera  escluso
dall'anticipazione colui che sia gia' proprietario di un altro idoneo
alloggio nella stessa localita';
      d) ristrutturazione  prima  casa:  la  possibilita' di ottenere
l'anticipazione  e' consentita anche per l'effettuazione di lavori di
ristrutturazione  da  eseguirsi  nella  prima  casa  di abitazione di
proprieta'  del  dipendente o del figlio, conseguente a dichiarazione
di    inagibilita'    da   parte   dell'autorita'   competente.   Per
ristrutturazione   si   intendono   compresi   anche   i   lavori  di
straordinaria  manutenzione  deliberati dall'assemblea condominiale e
l'acquisto  o  la  costruzione di pertinenze immobiliari destinate in
modo durevole ad integrare la prima casa di proprieta';
      e) spese  da  sostenere durante i congedi per maternita': oltre
che  nelle  ipotesi di cui all'Art. 2120, comma 8, del codice civile,
il  trattamento  di  fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del
pagamento delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi  di cui all'Art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204,  come sostituito dall'Art. 3, comma 2 della legge 8 marzo 2000,
n.  53  e di cui agli articoli 5 e 6 della stessa. L'anticipazione e'
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede
la data di inizio del congedo.