Art. 341. Motivi necessari per la richiesta di anticipazione 1. L'anticipazione di cui all'Art. 340, puo' essere richiesta per i seguenti motivi: a) spese sanitarie: le spese sanitarie possono riguardare sia il titolare del rapporto di lavoro sia quelle persone verso cui lo stesso e' tenuto per rapporti di coniugio e di parentela. Al fine di quantificare l'anticipazione concedibile, per terapie ed interventi chirurgici, possono farsi rientrare anche eventuali spese accessorie, quali ad esempio, le spese di viaggio e di soggiorno fuori del comune di residenza, comprese quelle sostenute per un eventuale accompagnatore; b) acquisto prima casa per il dipendente: per acquisto prima casa per il dipendente, si intende l'acquisto di una abitazione nella quale lo stesso fissi la propria dimora stabile ed ordinaria in funzione dello svolgimento del rapporto di lavoro. E' escluso dall'anticipazione il dipendente che, a titolo proprio e degli altri componenti del nucleo familiare, sia gia' proprietario, nel luogo di lavoro, di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia. Si considera non idoneo l'alloggio che sia costituito da un numero di vani inferiore a quello dei componenti del nucleo familiare, cosi' come risultante dai dati anagrafici. L'anticipazione puo' essere altresi' richiesta anche nell'ipotesi di costruzione diretta dell'immobile, di acquisto tramite cooperative, di ampliamento tramite acquisto o costruzione di vani contigui da annettere alla propria casa, e' per acquisto e contestuale ristrutturazione; c) acquisto prima casa per il figlio del dipendente: per acquisto di prima casa per il figlio del dipendente, si intende l'acquisto di una abitazione nella quale il figlio stesso fissi la propria dimora stabile ed ordinaria Si considera escluso dall'anticipazione colui che sia gia' proprietario di un altro idoneo alloggio nella stessa localita'; d) ristrutturazione prima casa: la possibilita' di ottenere l'anticipazione e' consentita anche per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione da eseguirsi nella prima casa di abitazione di proprieta' del dipendente o del figlio, conseguente a dichiarazione di inagibilita' da parte dell'autorita' competente. Per ristrutturazione si intendono compresi anche i lavori di straordinaria manutenzione deliberati dall'assemblea condominiale e l'acquisto o la costruzione di pertinenze immobiliari destinate in modo durevole ad integrare la prima casa di proprieta'; e) spese da sostenere durante i congedi per maternita': oltre che nelle ipotesi di cui all'Art. 2120, comma 8, del codice civile, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del pagamento delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'Art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'Art. 3, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e di cui agli articoli 5 e 6 della stessa. L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.