Art. 343.
                          Procura speciale
    1.  L'anticipazione  di  cui  all'Art.  340 e' corrisposta previa
presentazione  di  formale  atto  di  nomina  e procura speciale, che
autorizzi l'amministrazione a recuperare, all'atto della liquidazione
definitiva  del trattamento di previdenza presso l'I.N.P.D.A.P., ogni
somma percepita dal dipendente a titolo di anticipazione.