Art. 343. Procura speciale 1. L'anticipazione di cui all'Art. 340 e' corrisposta previa presentazione di formale atto di nomina e procura speciale, che autorizzi l'amministrazione a recuperare, all'atto della liquidazione definitiva del trattamento di previdenza presso l'I.N.P.D.A.P., ogni somma percepita dal dipendente a titolo di anticipazione.