Art. 15.
                       Pubblicita' dei prezzi
    1.  I  prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne  o  all'ingresso  del  locale  e  nelle  immediate  adiacenze
dell'esercizio  o  su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati,  debbono  indicare,  in  modo  chiaro  e ben leggibile, il
prezzo  di  vendita  al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con
altre modalita' idonee allo scopo.
    2.  Quando  siano  esposti insieme prodotti identici dello stesso
valore  e'  sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di
vendita  e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di
vendita  del  libero  servizio  l'obbligo dell'indicazione del prezzo
deve  essere  osservato  in  ogni  caso  per  tutte le merci comunque
esposte al pubblico.
    3.  I  prodotti  sui  quali  il prezzo di vendita al dettaglio si
trovi  gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili,
in  modo  che  risulti  facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dall'applicazione del comma 2.
    4.   Restano   salve  le  disposizioni  vigenti  circa  l'obbligo
dell'indicazione  del  prezzo  di  vendita al dettaglio per unita' di
misura.
    5.  Nella  Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni
statali in materia di vendita sottocosto.