Allegato A

              CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI

                               Art. 1.
                           Servizi funebri

    1. Le  imprese  private  e i servizi pubblici di onoranze funebri
devono  garantire  servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle
prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
    2. Ai  fini dell'applicazione del presente codice, col termine di
"impresa  funebre"  si fara' riferimento alle imprese in possesso dei
requisiti  richiesti dalla normativa vigente in materia di onoranze e
trasporti funebri.
    3. Sara'  vietato  l'esercizio  del servizio funebre alle imprese
sprovviste  delle  necessarie autorizzazioni previste dalle normative
che regolano la materia.

                               Art. 2.
                       I n f o r m a z i o n i

    1. Le  imprese  funebri  devono  fornire  informazioni  chiare  e
complete  sui  loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi
di  funerale  che  possono  mettere  a loro disposizione e sottoporre
prezzi relativi senza influenzarne le scelte.
    2. Modificazioni  sono possibili in ogni tipo di funerale secondo
le esigenze del cliente.
    3. Le  imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al
cliente  informazioni  dettagliate  circa  il  disbrigo  di  pratiche
amministrative relativo al decesso.

                               Art. 3.
                        Tipologie di funerali

    1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
      a) funerali con prestazioni standardizzate;
      b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori
adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
      c) funerali  con  prestazioni  diverse  da quelle previste alle
lettere a) e b).
    2. Per   i   funerali   con   prestazioni   standardizzate  viene
determinato   dall'impresa   funebre   un   prezzo  da  pubblicizzare
all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia
di  quanto  pubblicizzato  nella  sede dell'impresa deve essere fatta
pervenire all'ufficio municipale di polizia mortuaria.
    3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si
fara'  conto  di  un  servizio  completo  di  carro, bara e personale
necroforo per le seguenti tipologie:
      a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
      a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
      a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.
    4. Il  listino  prezzi  di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3,
debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile
nelle  sede,  deve  in  qualunque circostanza essere disponibile alla
richiesta della clientela.

                               Art. 4.
                        P u b b l i c i t a'

    1. La  pubblicita'  delle  imprese funebri sui servizi che queste
sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.
    2. Non  sono  ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o
indecorose.

                               Art. 5.
          Ordinativi di servizio e documentazione contabile

    1. Di  regola,  l'ordinativo  del  servizio funebre, comprendente
l'elenco  delle  prestazioni  e  le  tariffe  relative,  deve  essere
sottoscritto  dal  committente  e  accettato dall'impresa funebre, al
momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno
essere  aggiunte  le  spese relative ed altri servizi successivamente
richiesti.
    2. Il  rilascio  delle  ricevute  e/o  delle  fatture  a servizio
eseguito   deve  osservare  le  disposizioni  di  legge  previste  al
riguardo, in materia.

                               Art. 6.
                       Condotta professionale

    1. La  scelta  dell'impresa  funebre  deve  essere  una libera ed
assoluta  prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa
limitare tale principio, costituisce violazione al presente codice di
etica professionale.
    2. Ai  fini  della  responsabilita'  di quanto sopra stabilito si
precisa quanto segue:
      solo   i   responsabili   delle   imprese   funebri,   i   loro
rappresentanti   legali   ed  il  personale  dipendente  qualificato,
potranno trattare con gli interessi gli ordinativi dei servizi;
      e'  fatto  divieto  assoluto  di  utilizzare personale estraneo
all'impresa   funebre  nell'esecuzione  dei  servizi  di  onoranza  e
trasporto  funebre;  di  corrispondere  mance  o  ricompense  a terzi
affinche' acquisiscano funerali all'impresa.

                               Art. 7.
                          Sede dell'impresa

    1. La   negoziazione   degli   affari   inerenti   l'espletamento
dell'attivita'  di  onoranze  funebri,  deve  avvenire esclusivamente
nella  sede  dell'impresa  funebre.  E' ammessa la contrattazione dei
servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente
lo  richieda  espressamente,  in  tal  caso,  al  cliente deve essere
mostrata  copia  dei  servizi  e delle tariffe stabilite dall'Art. 3,
nonche'  formulario  tariffario di tutte le prestazioni di servizio e
delle forniture disposte dall'impresa.
    2. E'  assolutamente  vietato  alle  imprese  di onoranze funebri
sostare  nei  pressi  di  ospedali,  nosocomi, cliniche geriatriche e
l'abitazione  di  morienti  per presentare all'occorrenza offerta dei
propri   servizi.  In  tali  luoghi  e'  ammessa  la  sosta  solo  se
debitamente autorizzati dalle suddette amministrazioni e per il tempo
strettamente    necessario    all'espletamento    di    un   incarico
precedentemente  acquisito  nei  modi  stabiliti  dal primo comma del
presente articolo.

                               Art. 8.
                   Personale delle imprese funebri

    1. Le regole contenute nel presente codice debbono essere portate
a conoscenza del personale delle imprese funebri.
    2. Il  personale  impiegato  dalle  imprese  funebri  deve essere
debitamente   qualificato   all'espletamento   dei  compiti  ad  esso
attribuiti. In particolare:
      il  personale  delle  imprese funebri nell'esercizio delle loro
funzioni  deve  presentare  un aspetto decoroso e sobrio, deve essere
munito   di   dotazioni  atte  alla  salvaguardia  igienico-sanitaria
personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.
    3. Le  continuate  infrazioni  al  presente  codice  da parte del
personale  dell'impresa  funebre portano alla responsabilita' diretta
dell'impresa.

                               Art. 9.
                          C o n t r o l l o

    1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole esposte
nel  presente codice di comportamento viene istituito il controllo da
parte  della  consulta  di  cui  all'Art.  3 della legge regionale di
disciplina delle attivita' funerarie e cimiteriali in Campania.
    2. La consulta deliberera' sulle infrazioni accertate e proporra'
agli organi competenti le sanzioni opportune.

                              Art. 10.
                        R e g o l a m e n t o

    1. Entro  sei  mesi  dal  suo  insediamento,  la  consulta di cui
all'Art.  3  della  legge  regionale  di  disciplina  delle attivita'
funerarie,   proporra'   alla   giunta   regionale   un   regolamento
disciplinare sulle infrazioni al presente codice di comportamento per
le imprese funebri.