Allegato A CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI Art. 1. Servizi funebri 1. Le imprese private e i servizi pubblici di onoranze funebri devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate. 2. Ai fini dell'applicazione del presente codice, col termine di "impresa funebre" si fara' riferimento alle imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di onoranze e trasporti funebri. 3. Sara' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative che regolano la materia. Art. 2. I n f o r m a z i o n i 1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte. 2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente. 3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso. Art. 3. Tipologie di funerali 1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in: a) funerali con prestazioni standardizzate; b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente; c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b). 2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'ufficio municipale di polizia mortuaria. 3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si fara' conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie: a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione; a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione; a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione. 4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nelle sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela. Art. 4. P u b b l i c i t a' 1. La pubblicita' delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice. 2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose. Art. 5. Ordinativi di servizio e documentazione contabile 1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti. 2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia. Art. 6. Condotta professionale 1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente codice di etica professionale. 2. Ai fini della responsabilita' di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue: solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti legali ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli interessi gli ordinativi dei servizi; e' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi affinche' acquisiscano funerali all'impresa. Art. 7. Sede dell'impresa 1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attivita' di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'Art. 3, nonche' formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. 2. E' assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi e' ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo. Art. 8. Personale delle imprese funebri 1. Le regole contenute nel presente codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri. 2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti. In particolare: il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance. 3. Le continuate infrazioni al presente codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilita' diretta dell'impresa. Art. 9. C o n t r o l l o 1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole esposte nel presente codice di comportamento viene istituito il controllo da parte della consulta di cui all'Art. 3 della legge regionale di disciplina delle attivita' funerarie e cimiteriali in Campania. 2. La consulta deliberera' sulle infrazioni accertate e proporra' agli organi competenti le sanzioni opportune. Art. 10. R e g o l a m e n t o 1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la consulta di cui all'Art. 3 della legge regionale di disciplina delle attivita' funerarie, proporra' alla giunta regionale un regolamento disciplinare sulle infrazioni al presente codice di comportamento per le imprese funebri.