Art. 36.
                     Presupposti per lo svincolo
    1.  Qualora  il  reddito  del  maso,  a  causa  di  distacchi  di
appezzamenti  di  terreno o a causa di altre circostanze, subisse una
riduzione  permanente  tale  da  non  garantire  nemmeno la meta' del
reddito   medio   annuo  ai  sensi  dell'art.  2,  su  richiesta  del
proprietario  o  della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse,
la  commissione  locale  per  i masi chiusi procede alla revoca della
qualifica  di  maso  chiuso.  Contestualmente  all'atto  di revoca la
commissione  puo'  disporre  l'aggregazione delle particelle ad altri
masi chiusi.
    2.  Il  proponente  o  la  proponente  e'  tenuto a comunicare ai
proprietari  o  alle  proprietarie  tavolari con mezzi comprovanti di
aver presentato l'istanza di svincolo.
    3.  L'atto  di  revoca  della  qualifica  di  maso  chiuso  viene
presentato  all'ufficio  del  libro fondiario per la cancellazione di
tutte le iscrizioni che si riferiscono alla qualifica di maso chiuso.