Art. 14.
             Dimostrazione dello stato di disoccupazione
    1.  I  richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1
della   legge   regionale  27 novembre  1993,  n.  19,  e  successive
modifiche, devono rendere, con cadenza trimestrale, una dichiarazione
che attesti il loro stato di disoccupazione.