Art. 10.
  Requisiti minimi e di qualita' per l'autorizzazione all'esercizio
    1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni
interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di
qualita', per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie da
parte  delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo
non  lucrativo,  nonche'  delle  strutture  private,  in attuazione a
quanto disposto dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive   modificazioni,   e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14 gennaio  1997  in  materia  di  requisiti strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita'
sanitarie.
    2.  Al  fine  di  individuare  i  requisiti di cui al comma 1, la
giunta  regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla
stessa   nominato  costituito  da  esperti  in  sistemi  di  qualita'
tecnicoprofessionale  e organizzativi, nonche' da componenti indicati
dalla  federazione  regionale  degli  ordini  dei medici chirurghi ed
odontoiatri.
    3.  Con  i  provvedimenti  di cui al comma 1, la giunta regionale
fissa  le modalita' per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1.
da parte delle strutture gia' autorizzate ed in esercizio, sia che si
tratti  di  strutture  pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di
istituzioni  ed  organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture
private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a
ciclo    continuativo   e/o   diurno,   prestazioni   di   assistenza
specialistica   in   regime   ambulatoriale   ivi   comprese   quelle
riabilitative,   di   diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio  e
prestazioni   in   regime   residenziale   extraospedaliero  a  ciclo
continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.
    4.  I  limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di
cui al comma 1, sono i seguenti:
      a) entro   cinque   anni   per   i   requisiti   strutturali  e
impiantistici;
      b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.
    5.   I   provvedimenti   di   cui   al   presente  articolo  sono
contestualmente comunicati al consiglio regionale.