Art. 11.
Accertamento  e  verifica  dei  requisiti  minimi  e  di qualita' per
                   l'autorizzazione all'esercizio
    1.  L'autorizzazione  all'esercizio delle strutture e' rilasciata
previo  accertamento  del  rispetto  dei  requisiti individuati dalla
giunta regionale ai sensi dell'art. 10.
    2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei
requisiti di cui all'art. 10, comma 1, sono effettuati dall'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si
avvale  delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unita' locale
socio  sanitaria  (U.L.S.S.)  competente per territorio o di apposita
struttura  tecnica  dell'Agenzia  regionale socio-sanitaria istituita
con  legge regionale 29 novembre 2001, n. 32. La verifica deve essere
effettuata  con periodicita' almeno quinquennale ed ogni qualvolta se
ne ravvisi la necessita'.
    3.  Qualora  si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti di
cui  all'art.  10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di
autorizzazione  all'esercizio,  segnalate  dalle  strutture regionali
competenti, dal comune, dall'unita' locale socio-sanitaria competente
per  territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del
decreto   legislativo   n.   502/1992   e  successive  modificazioni,
l'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla
struttura  inadempiente  le  irregolarita'  rilevate  e,  con formale
diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso
inutilmente   il  quale  ordina  la  chiusura  temporanea,  totale  o
parziale,  della  struttura  medesima sino alla rimozione delle cause
che  l'hanno  determinata.  Nel  caso di reiterate e gravi infrazioni
l'autorita' competente procede alla revoca dell'autorizzazione
    4.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,    la   giunta   regionale   disciplina   le   modalita'   per
l'effettuazione  dell'accertamento  del possesso dei requisiti di cui
all'art. 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.