Art. 9.
                          Norme procedurali
    1.  la  giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini per
la   richiesta  e  l'eventuale  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
realizzazione   e   all'esercizio   delle   strutture  e  prevede  la
possibilita'  di  riesame dell'istanza in caso di esito negativo o di
prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.