Art. 25.
Esercizio  associato delle funzioni comunali dei comuni facenti parte
                       dei comprensori montani
    1.  I Comuni esercitano funzioni in forma associata, conferendole
ai  comprensori  montani  o  convenzionandosi  tra loro, nei seguenti
settori:
      a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto
alle  attivita' istituzionali dei comuni, con particolare riferimento
ai compiti di assistenza al territorio;
      b) gestione del personale;
      c) sistema informativo territoriale;
      d) raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  con
eventuale trasformazione in energia;
      e) organizzazione  del  trasporto  locale, e in particolare del
trasporto scolastico;
      f) organizzazione del servizio di polizia municipale;
      g) servizi  socio-assistenziali,  con particolare riguardo alla
realizzazione  di  strutture  di  servizio  sociale  per gli anziani,
capaci  di  corrispondere  ai bisogni della popolazione locale con il
preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
      h) realizzazione   di   strutture  sociali  di  orientamento  e
formazione  per  i  giovani  con  il preminente scopo di favorirne la
permanenza nei territori montani;
      i) realizzazione  e gestione di opere pubbliche d'interesse del
territorio  di  loro  competenza,  e  in  particolare realizzazione e
gestione di acquedotti e di impianti di fognatura e depurazione;
      j) viabilita'   di   interesse  intercomunale  e  gestione  dei
sentieri di viabilita' montana;
      k) servizi scolastici;
      l) gestione del servizio di sgombero neve;
      m) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
      n) realizzazione  e gestione degli impianti ricreativo-sportivi
di interesse turistico e rilevanza sovracomunale;
      o) realizzazione    e   gestione   di   strutture   museali   e
bibliotecarie;
      p) realizzazione e gestione di strutture culturali di rilevanza
sovracomunale.
    2.  L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma
1,  tramite conferimento ai comprensori montani, comprende anche, ove
necessario,  la  competenza  dei comprensori montani allo svolgimento
delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica
utilita'.