Art. 28.
                        Comunita' di vallata
    1.  Nei  territori  compresi  nelle  zone omogenee possono essere
istituite  con  legge regionale, secondo le modalita' di cui all'art.
133,  secondo  comma,  della  Costituzione, comunita' di vallata che,
sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai comuni.
    2.  L'istituzione  di  cui al comma 1 e' promossa su richiesta di
due o piu' comuni.
    3.  La  legge  regionale  che  istituisce le comunita' di vallata
garantisce  per ogni comune originario il municipio, con un organo di
rappresentanza dei cittadini del comune medesimo.