Art. 28. Comunita' di vallata 1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalita' di cui all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, comunita' di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai comuni. 2. L'istituzione di cui al comma 1 e' promossa su richiesta di due o piu' comuni. 3. La legge regionale che istituisce le comunita' di vallata garantisce per ogni comune originario il municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del comune medesimo.