Art. 29.
                          Principi generali
    1.  In  armonia  con  i  principi dettati dal decreto legislativo
30 luglio  1999.  n.  286  ed  ai  sensi  dell'Art. 14 della legge di
organizzazione e' istituito il sistema di controllo interno regionale
per  garantire  il pieno perseguimento delle finalita' previste dalla
legge di organizzazione.
    2. Il sistema di controllo interno, consta:
      a) della  valutazione  e  del  controllo strategico concernente
l'adeguatezza  delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi   e   altri   strumenti  di  determinazione  dell'indirizzo
politico,  in  termini  di  congruenza  tra  risultati  conseguiti  e
obiettivi predefiniti;
      b) del   controllo   di   gestione   concernente   l'efficacia,
l'efficienza  e  l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare,  anche  mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
      c) del  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e contabile
concernente  la  legittimita',  regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa;
      d) della   valutazione  delle  prestazioni  del  personale  con
qualifica dirigenziale.
    3.  La  progettazione  d'insieme del controllo interno rispetta i
seguenti principi generali:
      a) l'attivita'  di  valutazione e controllo strategico supporta
l'attivita'    di    programmazione   strategica   e   di   indirizzo
politico-amministrativo  ed  e' svolta dal «Servizio di valutazione e
controllo strategico», disciplinato dall'Art. 30;
      b) il   controllo  di  gestione  e'  svolto  da  strutture  che
rispondono ai direttori di dipartimento;
      c) l'attivita'  di  valutazione  dei dirigenti utilizza anche i
risultati  del  controllo  di  gestione,  ma  e'  svolta da strutture
diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo;
      d) le  funzioni  di cui alle precedenti lettere sono esercitate
in modo integrato;
      e) e'  fatto  divieto  di  affidare  verifiche  di  regolarita'
amministrativa  e  contabile  a  strutture  addette  al  controllo di
gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
    4.  Ai  sensi  degli  articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo
periodo,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative
all'accesso   ai  documenti  amministrativi  non  si  applicano  alle
attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico.  Resta fermo il
diritto   all'accesso   dei   dirigenti   agli   atti  relativi  alla
valutazione.
    5.  Le  strutture  che  effettuano  il  controllo  di gestione la
valutazione  dei  dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui
risultati    dell'attivita'   svolta   esclusivamente   agli   organi
dell'amministrazione,   ai   soggetti,   agli   organi  di  indirizzo
politico-amministrativo individuati dal presente regolamento, ai fini
dell'ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti
cosi'  segnalati  e  la  cui conoscenza consegua dall'esercizio delle
relative  funzioni  di  controllo  o  valutazione,  non  si configura
l'obbligo  di denuncia al quale si riferisce l'Art. 1, comma 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.