Art. 29. Principi generali 1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 286 ed ai sensi dell'Art. 14 della legge di organizzazione e' istituito il sistema di controllo interno regionale per garantire il pieno perseguimento delle finalita' previste dalla legge di organizzazione. 2. Il sistema di controllo interno, consta: a) della valutazione e del controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; b) del controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) del controllo di regolarita' amministrativa e contabile concernente la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; d) della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 3. La progettazione d'insieme del controllo interno rispetta i seguenti principi generali: a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed e' svolta dal «Servizio di valutazione e controllo strategico», disciplinato dall'Art. 30; b) il controllo di gestione e' svolto da strutture che rispondono ai direttori di dipartimento; c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo; d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 4. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti agli atti relativi alla valutazione. 5. Le strutture che effettuano il controllo di gestione la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dal presente regolamento, ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti cosi' segnalati e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'Art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.