Art. 30.
              La valutazione e il controllo strategico
    1.  Per  il  supporto  alla giunta regionale nell'esercizio delle
funzioni  di  verifica dei risultati dell'attivita' amministrativa e'
istituito,  nell'ambito  delle strutture organizzate nel segretariato
generale  di  cui  all'Art.  4,  comma 1, lettera b), il «Servizio di
valutazione e controllo strategico».
    2. Esso svolge le seguenti funzioni:
      a) verifica l'attuazione da parte dei direttori di dipartimento
dei  programmi  strategici impartiti dalla giunta ed il conseguimento
degli  obiettivi,  conformemente  agli  indirizzi dati ed alle scelte
politiche; a tal fine:
        1)   definisce   i  parametri  di  misura  da  assumere  come
indicatori per verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e
dei programmi (le direttive) che gli organi di governo, con l'ausilio
della  struttura  competente  in materia di programmazione, assegnano
congruamente  con la dotazione delle risorse. La scelta dei parametri
e'  svolta  di  concerto  con  la  struttura competente in materia di
programmazione  e con i direttori di dipartimento. La formalizzazione
dei parametri di misura e' contenuta, costituendone parte integrante,
nel  documento  di  assegnazione  degli  obiettivi  ai  direttori  di
dipartimento;
        2) effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio, del
conseguimento  degli  obiettivi assegnati dalla giunta sulla base dei
parametri  di misura di cui al primo punto. A tal fine i direttori di
dipartimento sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste;
        3)  relaziona  alla  giunta  sullo  stato di attuazione degli
obiettivi  di  programma  individuando  gli scostamenti e le relative
cause;
      b) verifica  l'adeguatezza  della  struttura organizzativa, nei
suoi aspetti di funzionamento e di governo, rispetto agli obiettivi e
di  congruenza tra politiche e obiettivi e tra comportamenti e misure
organizzative  adottate,  rispetto  ai  risultati  ed  alle finalita'
dell'azione   amministrativa.   A   tal   fine,  con  cadenza  almeno
semestrale, produce delle valutazioni di adeguatezza, da formalizzare
in  specifici  rapporti,  che  potranno comprendere valutazioni sulla
macchina  amministrativa in termini di affidabilita', funzionalita' e
coerenza. Tali valutazioni derivano da un'attivita' di ricognizione e
di analisi concordata preventivamente con gli organi politici;
      c) istruisce e formula per la giunta le proposte di valutazione
dei direttori di dipartimento. A tal fine:
        1) elabora le metodologie per la valutazione;
        2)  gestisce  le  attivita'  previste  in tutte le fasi della
procedura di valutazione;
        3) produce i rapporti sulla base dei quali la giunta valuta i
direttori di dipartimento;
        4)  supporta  gli organi di governo nell'individuazione della
tipologia dei provvedimenti da adottare;
        5) supporta gli organi di governo nell'individuare il tipo ed
il grado di premio/sanzione;
      d) fornisce,  ai  sensi  e  nei  termini  del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, un supporto tecnico-metodologico alle
valutazioni di competenza dei direttori di dipartimento. A tal fine:
        1)   definisce  per  tutti  i  dipartimenti  una  metodologia
omogenea di valutazione;
        2)  produce il materiale tecnico necessario da utilizzare (ad
esempio  le  schede  di  valutazione,  le unita' di misura, ecc.) dai
direttori di dipartimento;
        3)  coordina  in  generale  il processo di valutazione, senza
entrare nel merito dei giudizi;
      e) coordina,   di   concerto   con   le   altre   strutture  di
program-mazione  e  controllo,  l'evoluzione dei modelli concettuali,
delle   architetture  generali  e  degli  strumenti  dei  sistemi  di
programmazione  e controllo, al fine di assicurare la coerenza tra le
soluzioni  adottate  e la sincronizzazione dei progetti di sviluppo e
con  l'obiettivo  di garantire il funzionamento a livello complessivo
del sistema dei controlli interni.
    3.  Il  servizio  di valutazione e controllo strategico si avvale
del  sistema  statistico-informativo  regionale  ed  ha  facolta'  di
richiedere  ai  dirigenti dati ed informazioni necessari alla propria
attivita'.
    4.   Nel  rispetto  delle  direttive  ricevute,  il  servizio  di
valutazione e controllo strategico opera in piena autonomia operativa
e  risponde  esclusivamente  al presidente della giunta, riferendo in
via  riservata,  periodicamente,  almeno  a  cadenza semestrale, o su
richiesta   del   presidente  stesso,  sui  risultati  della  propria
attivita'.
    5.  Ai  sensi  dell'Art. 8, comma 4, il servizio di valutazione e
controllo  strategico  e'  composto  da  un organo collegiale e dalla
direzione  del  servizio.  L'organo  collegiale  e'  composto  da due
esperti  esterni  all'amministrazione  regionale  e dal direttore del
servizio. La direzione del servizio e' composta dal responsabile e da
personale  di  varie  categorie. L'organo collegiale e' presieduto da
uno  dei  componenti  esterni, designato dalla giunta. Il collegio si
riunisce  su  iniziativa  del  proprio presidente e disciplina al suo
interno il proprio funzionamento.
      6.  Il  direttore  del servizio e' nominato dalla giunta con le
modalita' di cui all'Art. 10. Gli esperti esterni sono nominati dalla
giunta  con  le  modalita'  di  cui  all'Art.  14 e sono scelti tra i
professori  universitari  ed  esperti  in materia di programmazione e
controllo,    valutazione    delle    prestazioni    del   personale,
organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni.  La  competenza e'
desunta dall'esame dei curricula ed incarichi precedentemente svolti.
    7. Per lo svolgimento dei propri compiti e per affidare incarichi
specifici a strutture esterne per la realizzazione di peculiari studi
a  supporto  dell'attivita',  sono  assegnate  al  servizio  adeguate
risorse  finanziarie  iscritte  in  un apposito capitolo di bilancio.
L'attivita'  amministrativa correlata all'utilizzazione delle risorse
finanziarie  e'  svolta  dalla competente struttura all'interno della
direzione regionale per le «Attivita' della presidenza».