Art. 30. La valutazione e il controllo strategico 1. Per il supporto alla giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell'attivita' amministrativa e' istituito, nell'ambito delle strutture organizzate nel segretariato generale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), il «Servizio di valutazione e controllo strategico». 2. Esso svolge le seguenti funzioni: a) verifica l'attuazione da parte dei direttori di dipartimento dei programmi strategici impartiti dalla giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente agli indirizzi dati ed alle scelte politiche; a tal fine: 1) definisce i parametri di misura da assumere come indicatori per verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi (le direttive) che gli organi di governo, con l'ausilio della struttura competente in materia di programmazione, assegnano congruamente con la dotazione delle risorse. La scelta dei parametri e' svolta di concerto con la struttura competente in materia di programmazione e con i direttori di dipartimento. La formalizzazione dei parametri di misura e' contenuta, costituendone parte integrante, nel documento di assegnazione degli obiettivi ai direttori di dipartimento; 2) effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio, del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla giunta sulla base dei parametri di misura di cui al primo punto. A tal fine i direttori di dipartimento sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste; 3) relaziona alla giunta sullo stato di attuazione degli obiettivi di programma individuando gli scostamenti e le relative cause; b) verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa, nei suoi aspetti di funzionamento e di governo, rispetto agli obiettivi e di congruenza tra politiche e obiettivi e tra comportamenti e misure organizzative adottate, rispetto ai risultati ed alle finalita' dell'azione amministrativa. A tal fine, con cadenza almeno semestrale, produce delle valutazioni di adeguatezza, da formalizzare in specifici rapporti, che potranno comprendere valutazioni sulla macchina amministrativa in termini di affidabilita', funzionalita' e coerenza. Tali valutazioni derivano da un'attivita' di ricognizione e di analisi concordata preventivamente con gli organi politici; c) istruisce e formula per la giunta le proposte di valutazione dei direttori di dipartimento. A tal fine: 1) elabora le metodologie per la valutazione; 2) gestisce le attivita' previste in tutte le fasi della procedura di valutazione; 3) produce i rapporti sulla base dei quali la giunta valuta i direttori di dipartimento; 4) supporta gli organi di governo nell'individuazione della tipologia dei provvedimenti da adottare; 5) supporta gli organi di governo nell'individuare il tipo ed il grado di premio/sanzione; d) fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, un supporto tecnico-metodologico alle valutazioni di competenza dei direttori di dipartimento. A tal fine: 1) definisce per tutti i dipartimenti una metodologia omogenea di valutazione; 2) produce il materiale tecnico necessario da utilizzare (ad esempio le schede di valutazione, le unita' di misura, ecc.) dai direttori di dipartimento; 3) coordina in generale il processo di valutazione, senza entrare nel merito dei giudizi; e) coordina, di concerto con le altre strutture di program-mazione e controllo, l'evoluzione dei modelli concettuali, delle architetture generali e degli strumenti dei sistemi di programmazione e controllo, al fine di assicurare la coerenza tra le soluzioni adottate e la sincronizzazione dei progetti di sviluppo e con l'obiettivo di garantire il funzionamento a livello complessivo del sistema dei controlli interni. 3. Il servizio di valutazione e controllo strategico si avvale del sistema statistico-informativo regionale ed ha facolta' di richiedere ai dirigenti dati ed informazioni necessari alla propria attivita'. 4. Nel rispetto delle direttive ricevute, il servizio di valutazione e controllo strategico opera in piena autonomia operativa e risponde esclusivamente al presidente della giunta, riferendo in via riservata, periodicamente, almeno a cadenza semestrale, o su richiesta del presidente stesso, sui risultati della propria attivita'. 5. Ai sensi dell'Art. 8, comma 4, il servizio di valutazione e controllo strategico e' composto da un organo collegiale e dalla direzione del servizio. L'organo collegiale e' composto da due esperti esterni all'amministrazione regionale e dal direttore del servizio. La direzione del servizio e' composta dal responsabile e da personale di varie categorie. L'organo collegiale e' presieduto da uno dei componenti esterni, designato dalla giunta. Il collegio si riunisce su iniziativa del proprio presidente e disciplina al suo interno il proprio funzionamento. 6. Il direttore del servizio e' nominato dalla giunta con le modalita' di cui all'Art. 10. Gli esperti esterni sono nominati dalla giunta con le modalita' di cui all'Art. 14 e sono scelti tra i professori universitari ed esperti in materia di programmazione e controllo, valutazione delle prestazioni del personale, organizzazione delle pubbliche amministrazioni. La competenza e' desunta dall'esame dei curricula ed incarichi precedentemente svolti. 7. Per lo svolgimento dei propri compiti e per affidare incarichi specifici a strutture esterne per la realizzazione di peculiari studi a supporto dell'attivita', sono assegnate al servizio adeguate risorse finanziarie iscritte in un apposito capitolo di bilancio. L'attivita' amministrativa correlata all'utilizzazione delle risorse finanziarie e' svolta dalla competente struttura all'interno della direzione regionale per le «Attivita' della presidenza».