Art. 31.
      Controllo strategico sulle attivita' degli enti regionali
    1.  relazioni  previste  dall'Art.  30,  comma 4, il «Servizio di
valutazione  e controllo strategico» fornisce elementi di valutazione
dell'impatto  delle  politiche  degli enti regionali sulla base delle
finalita'   assegnate  dalle  rispettive  leggi  istitutive,  nonche'
elementi  sul  funzionamento dei medesimi e sulla realizzazione degli
obiettivi  specifici  derivanti dagli indirizzi di livello strategico
emanati dagli organi politici competenti.
    2.  A  tal  fine,  nelle  more  di  una complessiva ridefinizione
legislativa  del  rapporto  tra  la  Regione  ed  i  propri enti, gli
elementi di cui al comma 1 verranno desunti da una costante attivita'
di   monitoraggio   realizzata   attraverso  le  direzioni  regionali
competenti,  per  materia, nel rapporto con i singoli enti, oltre che
con le direzioni regionali «Organizzazione e personale» e «Bilancio e
tributi»  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la  competenza in
materia   di   vigilanza  sulle  dotazioni  organiche  ed  i  bilanci
finanziari.