Art. 31. Controllo strategico sulle attivita' degli enti regionali 1. relazioni previste dall'Art. 30, comma 4, il «Servizio di valutazione e controllo strategico» fornisce elementi di valutazione dell'impatto delle politiche degli enti regionali sulla base delle finalita' assegnate dalle rispettive leggi istitutive, nonche' elementi sul funzionamento dei medesimi e sulla realizzazione degli obiettivi specifici derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti. 2. A tal fine, nelle more di una complessiva ridefinizione legislativa del rapporto tra la Regione ed i propri enti, gli elementi di cui al comma 1 verranno desunti da una costante attivita' di monitoraggio realizzata attraverso le direzioni regionali competenti, per materia, nel rapporto con i singoli enti, oltre che con le direzioni regionali «Organizzazione e personale» e «Bilancio e tributi» per quanto concerne, rispettivamente, la competenza in materia di vigilanza sulle dotazioni organiche ed i bilanci finanziari.