Art. 32. Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione e' l'attivita' diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi, intendendosi: a) per «efficienza» la capacita' di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed e' data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; b) per «efficacia» la capacita' di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, interni ed esterni, ed e' determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati. 2. Il controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura costituita, a livello dipartimentale, nell'ambito delle strutture direzionali di staff. 3. Il controllo di gestione e' rivolto: a) alla rilevazione quantitativa e qualitativa delle attivita' svolte e dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e dei proventi ad essi eventualmente imputabili. A tal fine la struttura operativa deputata al controllo di gestione ha accesso a tutti documenti amministrativi del dipartimento e puo' richiedere informazioni verbali o scritte, nei limiti della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675; b) alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti; c) al monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli utenti in relazione alle attivita' svolte ed ai servizi erogati; d) alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati; e) alla verifica della qualita' dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni in direzione della trasparenza, della tempestivita', dell'imparzialita', della legalita', del rispetto dei tempi procedimentali e del coordinamento dell'azione amministrativa stessa. 4. Ai fini della valutazione degli elementi raccolti sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione alle finalita' del controllo, alla natura delle attivita' e dei servizi sottoposti a controllo, e, ove possibile e significativo, i parametri gestionali standard determinati a livello nazionale o locale. Il livello di qualita' dei servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti sono rilevati attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei, tra i quali, sondaggi, interviste ed informazioni raccolte dalla struttura che cura le relazioni con il pubblico. 5. Le modalita' di tenuta della contabilita', che consentano la rilevazione dei costi e degli eventuali proventi, sono stabiliti nel regolamento di contabilita' emanato ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 6. I reporting gestionali sono forniti ai direttori di dipartimento con periodicita' almeno trimestrale e, comunque, al termine dell'esercizio finanziario.