Art. 32.
                        Controllo di gestione
    1.  Il  controllo di gestione e' l'attivita' diretta a verificare
lo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi programmati e, attraverso
l'analisi  delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  offerti,  la  funzionalita'
dell'organizzazione   dell'ente,   l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
livello  di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi, intendendosi:
      a) per  «efficienza»  la capacita' di raggiungere gli obiettivi
attraverso  la  combinazione  ottimale  dei fattori produttivi, ed e'
data  dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per
ottenerlo;
      b) per  «efficacia» la capacita' di raggiungere gli obiettivi e
di  soddisfare  le  esigenze  degli utenti, interni ed esterni, ed e'
determinata  dal  rapporto  tra il risultato ottenuto e gli obiettivi
prefissati.
    2.   Il  controllo  di  gestione  viene  effettuato  da  apposita
struttura  costituita,  a  livello  dipartimentale, nell'ambito delle
strutture direzionali di staff.
    3. Il controllo di gestione e' rivolto:
      a) alla  rilevazione quantitativa e qualitativa delle attivita'
svolte  e  dei  servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e dei
proventi  ad  essi  eventualmente imputabili. A tal fine la struttura
operativa  deputata  al  controllo  di  gestione  ha  accesso a tutti
documenti   amministrativi   del   dipartimento   e  puo'  richiedere
informazioni  verbali  o  scritte,  nei limiti della normativa di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
      b) alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati
ed obiettivi raggiunti;
      c) al  monitoraggio  del grado di soddisfacimento dei bisogni e
delle  aspettative degli utenti in relazione alle attivita' svolte ed
ai servizi erogati;
      d) alla  verifica del grado di realizzazione degli investimenti
programmati;
      e) alla  verifica  della qualita' dell'azione amministrativa ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni in
direzione della trasparenza, della tempestivita', dell'imparzialita',
della   legalita',  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  e  del
coordinamento dell'azione amministrativa stessa.
    4.  Ai  fini  della  valutazione  degli  elementi  raccolti  sono
utilizzati  parametri  ed indicatori predeterminati in relazione alle
finalita'  del  controllo,  alla natura delle attivita' e dei servizi
sottoposti a controllo, e, ove possibile e significativo, i parametri
gestionali  standard  determinati  a  livello  nazionale o locale. Il
livello  di  qualita'  dei servizi ed il grado di soddisfazione degli
utenti  sono  rilevati attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei,
tra  i  quali,  sondaggi,  interviste  ed informazioni raccolte dalla
struttura che cura le relazioni con il pubblico.
    5.  Le  modalita' di tenuta della contabilita', che consentano la
rilevazione  dei costi e degli eventuali proventi, sono stabiliti nel
regolamento  di contabilita' emanato ai sensi dell'Art. 3 della legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25.
    6.   I   reporting   gestionali  sono  forniti  ai  direttori  di
dipartimento  con  periodicita'  almeno  trimestrale  e, comunque, al
termine dell'esercizio finanziario.