Art. 33.
   Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile
                 Costituzione del servizio ispettivo
    1. Ai controlli di regolarita' ammimitrativa e contabile provvede
un'apposita  struttura, denominata «Servizio ispettivo» costituita, a
livello  dipartimentale,  nell'ambito  delle strutture direzionali di
staff.  Il  servizio  ispettivo  opera  sulla  base  delle  direttive
impartite dal direttore di dipartimento.
    2.  Le  verifiche  di regolarita' amministrativa e contabile sono
finalizzate   a  garantire  la  legittimita',  la  regolarita'  e  la
correttezza   dell'azione  amministrativa  e  rispettano,  in  quanto
applicabili   alla  Regione,  i  principi  generali  della  revisione
aziendale  asseverati  dagli  ordini e collegi professionali operanti
nel settore.
    3.  Il  controllo  di  regolarita' amministrativa e contabile non
comprende  verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi
espressamente  previsti  dalla  legge e fatto salvo, in ogni caso, il
principio   secondo   cui  le  definitive  determinazioni  in  ordine
all'efficacia dell'atto sono adottate dal dirigente responsabile.