Art. 33. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile Costituzione del servizio ispettivo 1. Ai controlli di regolarita' ammimitrativa e contabile provvede un'apposita struttura, denominata «Servizio ispettivo» costituita, a livello dipartimentale, nell'ambito delle strutture direzionali di staff. Il servizio ispettivo opera sulla base delle direttive impartite dal direttore di dipartimento. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile sono finalizzate a garantire la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa e rispettano, in quanto applicabili alla Regione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dal dirigente responsabile.