Art. 34.
        Valutazione del personale con qualifica dirigenziale
    1.  La  Regione,  sulla base anche dei risultati del controllo di
gestione  ed in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  valuta  le prestazioni dei propri
dirigenti,  nonche'  i  comportamenti  relativi  allo  sviluppo delle
risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
    2.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati
dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione. La valutazione ha
periodicita'  annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato
ai  principi  della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da
parte  del valutatore di prima istanza, della verifica, se richiesta,
da  parte  del valutatore di seconda istanza, della partecipazione al
procedimento del valutato.
    3.  Le  procedure  e le modalita' della valutazione sono definite
dall'Art. 189.