Art. 18. S a n z i o n i 1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonche' di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale). 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Si applica la sanzione da Euro 40,00 a Euro 400,00 a carico di chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili. 4. Per la violazione di quanto previsto dall'Art. 16, comma 3, si applica la sanzione da Euro 1.300,00 a Euro 13.000,00. 5. Per la violazione di quanto previsto dall'Art. 16, commi 4 e 5, si applica la sanzione da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00. 6. Il dirigente regionale competente puo' disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge. 7. Sono revocate le quote non erogate del contributi assegnati, ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti e' interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque anni. 8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti negli albi professionali che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno; d) radiazione. 9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza. 10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attivita' di cui all'Art. 15, nonche' delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di inizio attivita' e del silenzio assenso disciplinate nel regolamento di cui all'Art. 13, comma 6, si applica il regime sanzionatorio sancito dall'Art. 5 della legge regionale n. 15/2002. A coloro che iniziano l'attivita' in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione da Euro 600,00 a Euro 3000,00.