Art. 18.
S a n z i o n i
1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando
l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato,
per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge,
nonche' di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la
sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, irrogata
nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre
1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente modifiche al sistema penale).
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato dalla giunta
regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Si applica la sanzione da Euro 40,00 a Euro 400,00 a carico di
chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle
disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle
aree sciabili.
4. Per la violazione di quanto previsto dall'Art. 16, comma 3, si
applica la sanzione da Euro 1.300,00 a Euro 13.000,00.
5. Per la violazione di quanto previsto dall'Art. 16, commi 4 e
5, si applica la sanzione da Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00.
6. Il dirigente regionale competente puo' disporre ispezioni e
controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine
di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.
7. Sono revocate le quote non erogate del contributi assegnati,
ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai
titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di
manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver
consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni
fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative in materia
di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti e' interdetto l'accesso
ai contributi per un periodo di cinque anni.
8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di
media montagna iscritti negli albi professionali che si rendono
colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale,
ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente,
sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
d) radiazione.
9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza
assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari e'
ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.
10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio
attivita' di cui all'Art. 15, nonche' delle ipotesi di applicazione
degli istituti di denuncia di inizio attivita' e del silenzio assenso
disciplinate nel regolamento di cui all'Art. 13, comma 6, si applica
il regime sanzionatorio sancito dall'Art. 5 della legge regionale n.
15/2002. A coloro che iniziano l'attivita' in mancanza dei requisiti
richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la
sanzione da Euro 600,00 a Euro 3000,00.