Art. 19.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attivita' del forum istituzionale
dello sport di cui all'Art. 5, della consulta regionale dello sport
di cui all'Art. 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di
cui all'Art. 16, comma 2, si provvede per l'esercizio-finanziario
2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB
5.02.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli
articoli 13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attivita' di formazione
di cui all'Art. 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con
la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari,
ai sensi dell'Art. 22, comma 1, della legge regionale n. 34/1978, a
valere sulle somme appositamente stanziate sull'UPB 2.4.2.3.2.68
«Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della
pratica delle attivita' e delle professioni sportive.
3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui
all'Art. 14, comma 4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 «Proventi
derivanti da servizi regionali» dello stato di previsione delle
entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e
seguenti.
4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti
sportivi di cui all'Art. 10, commi 1 e 2 e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva di Euro
4.000.000,00.
5. Per le spese di cui al comma 4, e' autorizzata l'assunzione di
obbligazioni ai sensi dell'Art. 25, comma 1 della legge regionale n.
34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate
dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'Art.
25, comma 4, della legge regionale n. 34/1978.
6. All'onere complessivo di Euro 4.000.000,00, di cui al comma 4,
si provvede mediante riduzione per pari importo, per l'anno 2003,
della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250
«Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 2.4.2.3.3.69.9771
«Legge quadro sullo sport»).
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti
articoli si provvedera', a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle
disponibilita' determinate con legge di bilancio per i relativi
esercizi finanziari.
8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale
2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle spese:
alla funzione obiettivo 2.4.2 «Promozione e sviluppo delle
attivita' ricreative e sportive», spese in capitale, la dotazione
finanziaria di competenza dell'UPB 2.4.2.2.3.67 «Interventi per lo
sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva» e'
incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di Euro 4.000.000,00.