Art. 20. Norme finali, transitorie e abrogazioni 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali: a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive); b) la legge regionale 4 agosto 1976, a. 23 (interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive - erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'Art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9); c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (rifinanziamento con modifiche della legge regionale 21 gennaio 1973, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive»); d) l'Art. 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981/1983); e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine servizio valanghe operanti in regione); f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1973, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive», 4 settembre 1973, n. 40 «Iacentivazione della ricettivita' e delle infrastrutture turistiche in Lombardia», 18 luglio 1982, n. 44 «Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione»); g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia); h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia); i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (ordinamento della professione di guida alpina); j) i riferimenti alle leggi regionali n. 9/1975, n. 44/1982, n. 36/1983 e n. 29/1994 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione» e successive modificazioni e integrazioni). k) il comma 13 dell'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale); l) il comma 7 dell'Art. 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - collegato ordinamentale 2001); m) il comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); n) il comma 18 dell'Art. 11 della legge regionale n. 15/2002; o) i riferimenti alle leggi regionali n. 2/1994 e n. 29/1994 di cui all'allegato B della legge regionale n. 15/2002; p) i riferimenti alla legge regionale n. 29/1994 di cui all'allegato C della legge regionale n. 15/2002; q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia); r) il regolamento regionale 1° aprile 1985, n. 1 (Regolamento d'attuazione della legge regionale del 6 marzo 1985, n. 388 «Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia»); s) il regolamento regionale 1° aprile 1985, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci»). 2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge. 3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi gia' assunti a norma delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano a produrre i propri effetti amministrativi. 4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3. 5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge. 6. Sino alla pubblicazione dei regolamento di cui all'Art. 13 e del provvedimento della giunta regionale di cui all'Art. 15, l'esercizio delle attivita' ivi indicate continua ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio attivita' e dei silenzio assenso di cui agli articoli 3, 4, 5 della legge regionale n. 15/2002; per l'individuazione dei requisiti e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione dei predetti istituti continua a farsi riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 2/1994; 5, comma 6, 6, commi 1 e 3, 17 e 21 della legge regionale n, 29/1994. A coloro che iniziano l'attivita' in mancanza del requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione di cui al comma 10 dell'Art. 18. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 8 ottobre 2002 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/599 del 1° ottobre 2002.