Art. 36. Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali 1. L'istituzione di allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali e' soggetta ad autorizzazione della provincia. 2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia. 3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati l'elenco delle specie allevate e la sede dell'allevamento.