Art. 36.
Istituzione  di  allevamento  di  fauna  selvatica  autoctona  a fini
 amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali
    1.  L'istituzione  di  allevamenti di fauna selvatica autoctona a
fini  amatoriali,  ornamentali  e  per  il mantenimento di tradizioni
locali e' soggetta ad autorizzazione della provincia.
    2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di
cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.
    3.  Nella  domanda  di  autorizzazione o nella comunicazione sono
indicati l'elenco delle specie allevate e la sede dell'allevamento.