Art. 40. Disciplina degli allevamenti di uccelli canori 1. Negli allevamenti di uccelli canori tutti i soggetti presenti devono portare alla zampa un anello inamovibile. 2. L'anello deve avere il diametro indicato, per ogni specie, dalla commissione tecnica nazionale della FOI e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto. 3. In caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato e vidimato dalla provincia. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve riportare la specie, il numero di anello, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.