Art. 40.
           Disciplina degli allevamenti di uccelli canori
    1.  Negli allevamenti di uccelli canori tutti i soggetti presenti
devono portare alla zampa un anello inamovibile.
    2.  L'anello  deve  avere  il diametro indicato, per ogni specie,
dalla  commissione  tecnica  nazionale  della FOI e deve riportare il
numero  di  matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero
di individuazione del soggetto.
    3.  In caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente deve
essere  rilasciata  una ricevuta-certificato di provenienza su modulo
numerato  e vidimato dalla provincia. Il modulo, compilato in duplice
copia  (una  per l'allevatore e una per l'acquirente), deve riportare
la  specie,  il numero di anello, il nominativo dell'acquirente e gli
estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.