Art. 14. Norme generali 1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 88/1998, all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla legge regionale n. 88/1998, dal d.lgs. n. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). 2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade provinciali, e' adottato sentita la provincia interessata che trasmette alla Regione: a) la documentazione tecnica relativa alla strada; b) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna; c) una relazione tecnica contenente le motivazioni. 3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.