Art. 14.
                           Norme generali
    1.  La  Regione  provvede,  ai  sensi  dell'articolo 22, comma 1,
lettera  h),  della  legge  regionale n. 88/1998, all'esercizio della
funzione  di  classificazione, declassificazione, e dismissione delle
strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal
fine  dettate, oltre che dalla legge regionale n. 88/1998, dal d.lgs.
n. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495  (Regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada).
    2.  Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione
o  dismissione  delle  strade  provinciali,  e'  adottato  sentita la
provincia interessata che trasmette alla Regione:
      a) la documentazione tecnica relativa alla strada;
      b) la  rappresentazione  cartografica  della  strada  in  scala
opportuna;
      c) una relazione tecnica contenente le motivazioni.
    3.   La   Regione   provvede   all'emanazione   del   decreto  di
classificazione,   declassificazione   e  dismissione  ai  sensi  del
presente  articolo,  entro  tre mesi dall'acquisizione completa della
documentazione di cui al comma 2.