Art. 15. Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale 1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata, che provvede alla classificazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 88/1998.