Art. 15.
Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale

    1.  Alla  declassificazione  da  strada provinciale o regionale a
strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti
gli  enti  territoriali interessati. Il dirigente regionale trasmette
il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata, che
provvede alla classificazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera
b) della legge regionale n. 88/1998.