Art. 16.
Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale

    1. Alla declassificazione da strada comunale a strada provinciale
o regionale provvede la provincia, d'intesa con i comuni interessati.
La  provincia  trasmette  il  provvedimento di declassificazione alla
Regione  ai fini della classificazione della strada quale provinciale
o regionale, secondo la procedura di cui all'art. 14.