Art. 16. Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale 1. Alla declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale provvede la provincia, d'intesa con i comuni interessati. La provincia trasmette il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'art. 14.