Art. 17. Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali. 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 88/1998, non sia trovata l'intesa fra una provincia ed un comune, entro sei mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi necessari al raggiungimento dell'intesa, decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 88/1998. La mancata intesa si intende formalizzata anche con l'esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta. 2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione: a) deliberazione che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale; b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa; c) relazione tecnica contenente i dati tecnici dell'infrastruttura; d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonche' le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati. 3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2, entro tre mesi dalla mancata intesa fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilita' di riattivarlo da parte dell'ente interessato.