Art. 17.
 Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali.

    1.  Qualora, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) della
legge  regionale  n.  88/1998,  non  sia  trovata  l'intesa  fra  una
provincia  ed un comune, entro sei mesi dall'inizio del procedimento,
alla  classificazione,  declassificazione  e dismissione delle strade
comunali  provvede la Regione. I sei mesi necessari al raggiungimento
dell'intesa,  decorrono  dalla data d'invio della domanda finalizzata
ai  procedimenti  di  cui  all'articolo 23, comma 1, lettera b) della
legge regionale n. 88/1998. La mancata intesa si intende formalizzata
anche con l'esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta.
    2.  L'ente  interessato,  al  fine di consentire l'emanazione del
provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione:
      a) deliberazione   che   esprima   il   proprio   consenso  sul
procedimento,   lo  approvi  per  quanto  di  competenza  e  richieda
l'emanazione del decreto regionale;
      b) relazione  inerente  le  mutate  condizioni  della strada in
relazione   alle   quali   si   chiede   il   cambio   di  classifica
amministrativa;
      c) relazione     tecnica     contenente    i    dati    tecnici
dell'infrastruttura;
      d) copia  di  ogni atto in possesso all'ente promotore relativo
al   cambio  di  classifica,  nonche'  le  eventuali  motivazioni  di
opposizione di altri enti interessati.
    3.  La  mancata trasmissione della documentazione di cui al comma
2, entro tre mesi dalla mancata intesa fa decadere il procedimento in
capo  alla  Regione, fermo restando la possibilita' di riattivarlo da
parte dell'ente interessato.