Art. 18.
    Passaggi di proprieta' fra gli enti proprietari delle strade

    1.  Qualora  il  provvedimento  di  classificazione  comporti  il
trasferimento  della proprieta' delle strade regionali, provinciali o
comunali,  l'ente  cedente provvede, entro il termine di cui all'art.
20,  comma  2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario
mediante apposito verbale di consegna.
    2.  Qualora  l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine
di  cui  al  comma  1,  l'amministrazione  cedente  e'  autorizzata a
redigere  il  verbale  di  consegna alla presenza di due testimoni, a
notificare   all'amministrazione   inadempiente,  mediante  ufficiale
giudiziario,  il  verbale di consegna e ad apporre agli estremi della
strada  interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli
estremi del verbale richiamato.