Art. 18. Passaggi di proprieta' fra gli enti proprietari delle strade 1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprieta' delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna. 2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente e' autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.