Art. 19.
             Dismissione a seguito di varianti stradali

    1.  In  deroga  al procedimento di cui agli articoli del presente
capo,  i  tratti  di strade regionali dismessi a seguito di varianti,
sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune, qualora
siano  ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del
tracciato della strada.
    2.  Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, sono
obbligatoriamente trasferiti al comune i tratti di strade provinciali
soggetti a dismissione a seguito di varianti.