Art. 19. Dismissione a seguito di varianti stradali 1. In deroga al procedimento di cui agli articoli del presente capo, i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada. 2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, sono obbligatoriamente trasferiti al comune i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.