Art. 20. P u b b l i c i t a' 1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione e dalle province sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 3 gennaio 2003 MARTINI