Art. 20.
                        P u b b l i c i t a'
    1.   I  provvedimenti  di  classificazione,  declassificazione  e
dismissione  adottati  dalla Regione e dalle province sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2.  I  provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio
del  secondo  mese  successivo  a  quello  nel  quale essi sono stati
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Il  presente  Regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 3 gennaio 2003
                               MARTINI