Art. 27. Ammontare della cauzione 1. In caso di determinazione di una portata residua per l'utilizzazione idroelettrica, l'importo della cauzione da versare viene fissato sulla base della potenza nominale dell'impianto di forza motrice progettato od esistente ed e' pari a lire 30.000 (euro 15,49) per kw prodotti dall'impianto stesso ed in ogni caso non superiore ai lire 100.000.000 (euro 51.645,69). 2. Per le scale di monta, e i congegni per l'allontanamento dei pesci, la cauzione viene stabilita sulla base del costo presunto dell'opera.