Art. 27.
                      Ammontare della cauzione
    1.   In  caso  di  determinazione  di  una  portata  residua  per
l'utilizzazione  idroelettrica,  l'importo  della cauzione da versare
viene  fissato  sulla  base  della  potenza nominale dell'impianto di
forza  motrice progettato od esistente ed e' pari a lire 30.000 (euro
15,49)  per  kw  prodotti  dall'impianto  stesso  ed in ogni caso non
superiore ai lire 100.000.000 (euro 51.645,69).
    2.  Per  le scale di monta, e i congegni per l'allontanamento dei
pesci,  la  cauzione  viene  stabilita  sulla base del costo presunto
dell'opera.