Art. 14. Collaudo, perizie, autocertificazione 1. Il collaudo periodico quindicennale e' predisposto dal comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'azienda sanitaria locale. 2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo predisposto dal comune. 3. I nuovi impianti e le parti modificate non possono essere posti in esercizio prima che il titolare dell'autorizzazione abbia fornito al comune idonea autocertificazione attestante il rispetto del progetto approvato, ovvero il rispetto delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione. 4. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dalla amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali. 5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.