Art. 14.
                Collaudo, perizie, autocertificazione
    1. Il  collaudo periodico quindicennale e' predisposto dal comune
competente   mediante   istituzione   e   convocazione   di  apposita
commissione  composta  almeno  da  un  funzionario  comunale,  da  un
rappresentante  del  comando  provinciale Vigili del fuoco competente
per territorio e da un rappresentante dell'azienda sanitaria locale.
    2. I  nuovi  impianti  e  le parti modificate non necessitano del
collaudo predisposto dal comune.
    3. I  nuovi  impianti  e  le  parti modificate non possono essere
posti  in  esercizio  prima che il titolare dell'autorizzazione abbia
fornito  al  comune  idonea autocertificazione attestante il rispetto
del  progetto  approvato,  ovvero il rispetto delle norme vigenti nel
caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.
    4. Gli  oneri  relativi al collaudo sono a carico del richiedente
che   provvede   al   versamento   delle   somme,  determinate  dalla
amministrazione   comunale   predisponente,   presso   le  competenti
tesorerie comunali.
    5. Le  risultanze  del  collaudo  devono  essere  trasmesse  alla
Regione.