Art. 13.
               Competenze dei comuni e delle province
    1.  I  comuni  e  le  province  espletano le funzioni di cui agli
articoli  71  e  72  della  legge  regionale  26 aprile  2000,  n. 44
(Disposizioni  normative  per  l'attuazione  del  decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   «Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).
    2.  I  comuni e le province esercitano le attivita' di soccorso e
assistenza attraverso:
      a)  la  direzione  unitaria e il coordinamento degli interventi
necessari   per  fronteggiare  eventi  che  richiedono  una  risposta
organizzativa  e  gestionale comunale e provinciale compatibile con i
beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
      b) il  coordinamento  degli  interventi,  in  ambito comunale e
provinciale  e  la  partecipazione  al  concorso  per  eventi che, in
funzione  delle  loro  caratteristiche  ed  estensione, richiedono il
coordinamento  della  provincia,  della  Regione  o  del dipartimento
nazionale di protezione civile.
    3.  A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni
di cui alla legge regionale n. 44/2000, ed esercitano le attivita' di
soccorso e assistenza.