Art. 13. Competenze dei comuni e delle province 1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). 2. I comuni e le province esercitano le attivita' di soccorso e assistenza attraverso: a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili; b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del dipartimento nazionale di protezione civile. 3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla legge regionale n. 44/2000, ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza.