Art. 14.
                      Competenze della Regione
    1.  La Regione espleta le funzioni di cui all'art. 70 della legge
regionale n. 44/2000 ed esercita:
      a) il   coordinamento  delle  iniziative,  per  eventi  di  cui
all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  che per gravita' ed estensione
territoriale   coinvolgono  piu'  di  una  provincia,  attraverso  il
raccordo,   l'armonizzazione   e   l'unificazione   delle   attivita'
intraprese  dalle singole province secondo quanto stabilito dall'art.
13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse
strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
      b) il   raccordo,   l'armonizzazione   e  l'unificazione  delle
iniziative  in  ambito regionale, per eventi di cui all'art. 2, comma
2,  lettera  c),  in  collaborazione con il dipartimento nazionale di
protezione civile e il prefetto.