Art. 14. Competenze della Regione 1. La Regione espleta le funzioni di cui all'art. 70 della legge regionale n. 44/2000 ed esercita: a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'art. 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili; b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il dipartimento nazionale di protezione civile e il prefetto.