Art. 37.
Commissione   per   la  stima  dei  terreni  compresi  nel  piano  di
                       riordinamento fondiario
    1  .  La  stima  per  la  determinazione  del  valore dei terreni
compresi  nel  piano  di  riordinamento  fondiario e' eseguita da una
commissione   nominata   dagli  enti  che  promuovono  il  piano.  La
commissione di stima e' costituita da:
      a) due  rappresentanti  dell'ente  che  promuove  il  piano  di
riordinamento fondiario, di cui uno con funzioni di presidente;
      b) un funzionario della provincia;
      c) un  tecnico iscritto all'albo professionale degli agronomi o
al  collegio dei periti agrari o dei geometri, designato dai relativi
ordini;
      d) un  rappresentante  per  ciascuno  dei  comuni  in  cui sono
compresi i terreni interessati al riordinamento.
    2.  I  membri  della commissione, ad eccezione dei rappresentanti
dell'ente  che  promuove  il  piano  di  riordinamento fondiario, non
devono   essere   proprietari   di   beni  fondiari  interessati  dal
riordinamento.
    3.  La  stima  del  valore  delle singole particelle fondiarie e'
effettuata  sulla base della stima di particelle campione individuate
dalla commissione.
    4.  Gli  addetti  alla compilazione del piano possono accedere ai
terreni  compresi nel perimetro della zona da riordinare per tutte le
operazioni   di   rilievo,  tracciamento  dei  confini,  misurazioni,
consegne e altre operazioni tecniche, senza bisogno di preavviso.
    5.  La  stima  e' depositata per almeno quindici giorni presso il
comune  in  cui e' situata la maggior parte dei terreni da sistemare.
Dell'avvenuto deposito e' dato avviso all'albo dei comuni interessati
e  mediante  pubblicazione  in  due  quotidiani  locali. Entro trenta
giorni  dall'ultimo  giorno  dell'avvenuto  deposito  gli interessati
possono   proporre   ricorso   alla  giunta  provinciale  avverso  le
determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso e' presentato
presso  il  comune  ove  e'  stata  depositata  la stima. Ad avvenuta
scadenza  dei  termini  per  la presentazione dei ricorsi, il sindaco
trasmette  alla struttura provinciale competente la stima depositata,
unitamente  all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e ai ricorsi
pervenuti.
    6. La giunta provinciale decide in merito ai ricorsi pervenuti e,
sentito  il parere della commissione di tecnici e giurisperiti di cui
all'Art.  28  del  regio  decreto  n.  215  del  1933, approva in via
definitiva la stima.