Art. 37. Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario 1 . La stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario e' eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano. La commissione di stima e' costituita da: a) due rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, di cui uno con funzioni di presidente; b) un funzionario della provincia; c) un tecnico iscritto all'albo professionale degli agronomi o al collegio dei periti agrari o dei geometri, designato dai relativi ordini; d) un rappresentante per ciascuno dei comuni in cui sono compresi i terreni interessati al riordinamento. 2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari interessati dal riordinamento. 3. La stima del valore delle singole particelle fondiarie e' effettuata sulla base della stima di particelle campione individuate dalla commissione. 4. Gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento dei confini, misurazioni, consegne e altre operazioni tecniche, senza bisogno di preavviso. 5. La stima e' depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui e' situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso all'albo dei comuni interessati e mediante pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito gli interessati possono proporre ricorso alla giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso e' presentato presso il comune ove e' stata depositata la stima. Ad avvenuta scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette alla struttura provinciale competente la stima depositata, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e ai ricorsi pervenuti. 6. La giunta provinciale decide in merito ai ricorsi pervenuti e, sentito il parere della commissione di tecnici e giurisperiti di cui all'Art. 28 del regio decreto n. 215 del 1933, approva in via definitiva la stima.