Art. 22.
                             Allevamenti
    1. L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle
classi  mammiferi  e  uccelli,  a scopo alimentare, di ripopolamento,
ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento  di  polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320, dalla legge n. 150 del
7 febbraio  1992  in materia di commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di
specie pericolose, nonche' dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in
materia   di   maltrattamento   degli  animali,  ed  e'  soggetto  ad
autorizzazione della provincia territorialmente competente.
    2.  Nella  domanda di autorizzazione inoltrata alla provincia, il
richiedente indica le proprie generalita', la sede dell'allevamento e
l'elenco delle specie che intende allevare.
    3.  Per  gli  allevamenti  a  scopo  amatoriale  o ornamentale di
uccelli  selvatici  appartenenti  alle  famiglie  dei fringillidi nei
quali  siano  presenti  fino  a  trenta  capi,  ed  alle specie tordo
bottaccio,   tordo   sassello,  merlo  e  cesena,  non  e'  richiesta
l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1.
    4.  La  provincia,  per  gli  allevamenti  di  tipo  amatoriale o
ornamentale  soggetti  ad  autorizzazione,  puo'  stabilire il numero
massimo di capi per ogni specie allevabile.
    5.  Gli  allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono
consentiti solo ai titolari di impresa agricola.
    6.  L'allevamento del cinghiale e' consentito unicamente per fini
alimentari.
    7.  Gli  allevamenti  si  distinguono  in  allevamenti  per  fini
commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti
tipologie:
      a) sono  allevamenti  per  fini commerciali di categoria A, gli
allevamenti   esercitati  a  mezzo  di  imprese  o  aziende  agricole
tecnicamente  attrezzate,  in cui l'attivita' risulti essere la sola,
ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;
      b) sono  allevamenti  per  fini commerciali di categoria B, gli
allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;
      c) sono  allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali
e ornamentali senza fini commerciali.
    8.  Il  titolare  di  allevamenti di tipo A e B tiene un apposito
registro,  vidimato  dalla  provincia,  nel  quale  sono indicati, ad
eccezione  del  fagiano,  della  starna,  della  pernice rossa, della
quaglia   e   dell'anatra   germanata,   la   specie,   il  sesso  se
identificabile, l'utilizzazione degli animali e, in caso di cessione,
il nominativo del destinatario.
    9  Gli  animali  destinati  al ripopolamento sono accompagnati da
idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.