Art. 24.
                      Allevamenti di mammiferi
    1.   Negli  allevamenti  di  mammiferi,  tutti  gli  animali,  ad
esclusione   della  lepre  comune,  sono  marcati  mediante  apposito
microchip rilasciato dall'ASL.
    La marcatura degli animali nell'allevamento avviene entro un mese
dalla nascita.
    La  marcatura  degli animali nati all'esterno dell'allevamento e'
preventivamente  autorizzata  dalla  provincia competente, sulla base
della certificazione comprovante la loro acquisizione legale.
    I  dati  contenuti  nel  microchip  sono  comunicati, entro dieci
giorni  dalla  marcatura,  a  cura  dell'allevatore,  alla  provincia
competente.
    2.  La  provincia  puo'  inoltre  vietare  o imporre vincoli agli
allevamenti   di   specie  caratterizzate  da  elevate  rusticita'  e
prolificita' che possano causare danni alle colture agricole.