Art. 30. Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni 1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo: a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di comuni in eguali condizioni; b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale. 2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell'Art. 29.