Art. 30.
       Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
    1.  Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi
corrisposti alle fusioni, disponendo:
      a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di
quello spettante ad una unione di comuni in eguali condizioni;
      b) che  il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della
somma massima erogabile ad una unione di comuni in eguali condizioni,
e che abbia durata decennale.
    2.  Non  si  applica  ai  contributi  corrisposti alle fusioni la
riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell'Art. 29.