Art. 24.
                           Autorizzazione
    1.   I   servizi   e   le   strutture   a  ciclo  residenziale  e
semiresidenziale gestite dagli enti pubblici o dai soggetti di cui al
precedente Art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai
comuni.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  in  conformita' ai criteri
fissati dalla giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione
alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.
    2.  I  comuni  provvedono  al rilascio delle autorizzazioni per i
servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalita':
      a) per  le strutture gia' operanti provvederanno al rilascio di
autorizzazioni   provvisorie,   prevedendo   entro   sessanta  giorni
l'emanazione  di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e
a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;
      b) per  le  strutture  di  nuova istituzione, trovano immediata
applicazione   i  requisiti  minimi  nazionali  previsti  dal  citato
regolamento (decreto ministeriale n. 308/2001) al quale espressamente
si rinvia.
    3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato
regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:
      a) minori   per  interventi  socio-assistenziali  ed  educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia;
      b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati  al  mantenimento  e al recupero dei livelli di autonomia
della persona e al sostegno della famiglia;
      c) anziani  per interventi socio-assistenziali o socio sanitari
ad  eccezione  delle  R.S.A.  ad  alta  medicalizzazione  ed  R.S.A.,
finalizzati  al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
      d) persone  affette  da  AIDS  che  necessitano  di  assistenza
continua  e  risultano prive del necessario supporto familiare, o per
le  quali  la  permanenza  nel nucleo familiare sia temporaneamente e
definitivamente   impossibile   o   contrastante   con   il  progetto
individuale;
      e) persone  con  problematiche psico-sociali che necessitano di
assistenza   continua  e  risultano  prive  del  necessario  supporto
familiare,  o  per  i  quali  la  permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente   o  definitivamente  contrastante  con  il  progetto
individuale.
    4. Per le comunita' di tipo familiare e per i gruppi appartamento
con  funzioni  di  accoglienza  e bassa intensita' assistenziale, che
accolgono  fino  ad  un  massimo  di  sei  utenti, i requisiti minimi
richiesti  sono  quelli  previsti  per gli alloggi destinati a civile
abitazione.  La  giunta  regionale,  con proprio atto, individuera' i
casi  in  cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare
sulla  base  della semplice dichiarazione di inizio attivita'. Per le
comunita'  che  accolgono  minori,  la giunta regionale individua gli
ulteriori     requisiti    necessari    alle    peculiari    esigenze
educativo-assistenziali  dei bambini e degli adolescenti. I servizi e
le  strutture  a  ciclo  residenziale  destinati  all'accoglienza dei
minori  istituiti  in  seguito  alla entrata in vigore della presente
legge   devono  essere  organizzati  esclusivamente  nella  forma  di
strutture  comunitarie  di  tipo  familiare, al fine di giungere alla
progressiva  eliminazione degli istituti per minori. Gli istituti per
minori gia' operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono
riconvertiti  nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o
cessano la propria attivita', secondo le modalita' e i tempi previsti
dal Piano sociale regionale.
    5.  Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalle norme vigenti in materia di
urbanistica,  edilizia,  prevenzione  incendi,  igiene  e sicurezza e
l'applicazione  dei  contratti  di  lavoro  e  dei  relativi  accordi
integrativi, devono:
      a) essere  ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso
di  mezzi  pubblici,  comunque  tale  da permettere la partecipazione
degli  utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite
agli ospiti delle strutture;
      b)  essere  dotate di spazi destinati ad attivita' collettive e
di  socializzazione  distinti  dagli  spazi  destinati alle camere da
letto,  organizzati  in modo da garantire l'autonomia individuale, la
fruibilita' e la privacy;
      c) prevedere  la  presenza  di  figure  professionali sociali e
sanitarie  qualificate,  in  relazione  alle  caratteristiche  ed  ai
bisogni dell'utenza ospitata, cosi' come lo disciplinera' la Regione;
      d) prevedere  la presenza di un coordinatore responsabile della
struttura;
      e) adottare  un  registro  degli  ospiti  e predisporre per gli
stessi  un  piano  individualizzato di assistenza e, per i minori, un
progetto  educativo  individuale;  il  piano  individualizzato  e  il
progetto  educativo  individuale  devono  indicare:  gli obiettivi da
raggiungere,  i  contenuti  e le modalita' degli interventi, il piano
delle verifiche;
      f) organizzare  le  attivita' nel rispetto dei normali ritmi di
vita degli ospiti;
      g) adottare,  la  Carta  dei  servizi  sociali,  in conformita'
dell'Art.   13   della   legge   n.  328/2000,  nella  quale  vengono
pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.
    6.  Ferma  restando  l'applicazione  dei  contratti collettivi di
lavoro  e  dei  relativi  accordi  integrativi,  i soggetti erogatori
devono  garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative
e  dei  seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che
costituiscono  i  requisiti minimi di cui all'Art. 9 comma 1, lettera
c) della legge n. 328/2000, attraverso:
      a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione
alla  tipologia  di  servizio  erogato, secondo lo standard che sara'
definito dalla Regione Calabria;
      b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
      c) l'adozione  della  Carta dei Servizi Sociali di cui all'Art.
13  della  legge  n.  328/2000,  nella quale siano indicati i servizi
prestati e le tariffe applicate;
      d) l'adozione  del registro degli utenti del servizio nel quale
siano indicati i piani individualizzati di assistenza.
    7.  Al  fine  di  definire  i  requisiti minimi richiesti in modo
specifico per le diverse strutture si debbono considerare:
      a) strutture   a   carattere   comunitario   quelle  con  bassa
intensita'  assistenziale,  bassa e media complessita' organizzativa,
destinate  ad  accogliere  utenza  con  limitata autonomia personale,
priva  del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo
familiare  sia  temporaneamente o definitivamente contrastante con il
piano individualizzato di assistenza;
      b) strutture  a  prevalente  accoglienza alberghiera quelle con
bassa   intensita'   assistenziale,   media   e   alta   complessita'
organizzativa  in  relazione al numero di persone ospitate, destinate
ad    accogliere   anziani   autosufficienti   o   parzialmente   non
autosufficienti;
      c) strutture    protette    quelle    con    media   intensita'
assistenziale,  media e alta complessita' organizzativa, destinate ad
accogliere utenza non autosufficiente;
      d) strutture  a  ciclo  diurno  quelle  con  diverso  grado  di
intensita' assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata
e  collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di
strutture di cui alle lettere a), b) e c).
    Oltre  ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di
cui  al  presente  articolo  devono  possedere  i  requisiti indicati
nell'allegato A del decreto ministeriale n. 308 del 21 maggio 2001.
    8.  Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia
al  provvedimento  che la giunta regionale adottera' per l'attuazione
dell'Art. 11 della legge n. 328/2000, nella quale saranno specificati
ulteriori    requisiti    e    modalita'   per   l'autorizzazione   e
l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.
    9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma
precedente,  e  ferma  restando  l'applicazione  dei requisiti minimi
previsti  dal  decreto  del  21 maggio 2001, n. 308, continueranno ad
applicarsi  le  norme  regionali vigenti prima dell'entrata in vigore
della legge n. 328/2000.