Art. 24. Autorizzazione 1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente Art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai criteri fissati dalla giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali. 2. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalita': a) per le strutture gia' operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo; b) per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (decreto ministeriale n. 308/2001) al quale espressamente si rinvia. 3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a: a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia; b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacita' di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale; e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale. 4. Per le comunita' di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensita' assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La giunta regionale, con proprio atto, individuera' i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attivita'. Per le comunita' che accolgono minori, la giunta regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli istituti per minori. Gli istituti per minori gia' operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attivita', secondo le modalita' e i tempi previsti dal Piano sociale regionale. 5. Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono: a) essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture; b) essere dotate di spazi destinati ad attivita' collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilita' e la privacy; c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, cosi' come lo disciplinera' la Regione; d) prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura; e) adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalita' degli interventi, il piano delle verifiche; f) organizzare le attivita' nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; g) adottare, la Carta dei servizi sociali, in conformita' dell'Art. 13 della legge n. 328/2000, nella quale vengono pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate. 6. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'Art. 9 comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000, attraverso: a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sara' definito dalla Regione Calabria; b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio; c) l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'Art. 13 della legge n. 328/2000, nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate; d) l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza. 7. Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare: a) strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensita' assistenziale, bassa e media complessita' organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza; b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensita' assistenziale, media e alta complessita' organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti; c) strutture protette quelle con media intensita' assistenziale, media e alta complessita' organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente; d) strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensita' assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c). Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A del decreto ministeriale n. 308 del 21 maggio 2001. 8. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la giunta regionale adottera' per l'attuazione dell'Art. 11 della legge n. 328/2000, nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalita' per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali. 9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal decreto del 21 maggio 2001, n. 308, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 328/2000.